SeLiLi - Servizio Licenze Libere - diritto d'autore http://selili.polito.it/category/temi-generali/diritto-dautore en Caso 2009/02 - Licenze Creative Commons e font tipografici http://selili.polito.it/risultati/2009/02 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>SOMMARIO<br /> Conclusioni – risposta al quesito<br /> 1. In fatto - il quesito proposto<br /> 2. In diritto – Il contesto normativo<br /> 2.1. Il “Carattere Tipografico”<br /> 2.1.1 Sulla tutela secondo il diritto Industriale.<br /> a) Il Decreto Legislativo 12 dicembre 2002, n. 273 (Codice della Proprietà Industriale)<br /> b) Il Regolamento n. 6/02/CE<br /> 2.1.2 Sulla tutela secondo il diritto d’autore.<br /> 2.1.3 Tutela concorrenziale e marchio<br /> 3. Il caso in esame – la risposta al quesito</p> <p>Conclusioni – risposta al quesito</p> <p>Con riferimento al quesito richiesto è possibile affermare quanto segue.<br /> Si deve distinguere tra carattere tipografico e font. Il primo si riferisce al “tipo di carattere” (“c.d. “carattere tipografico”) che sembra potersi ricondurre al “design” delle lettere. “Il font” può indicarsi, invece, quale supporto fisico che consente di utilizzare il suddetto carattere tipografico (cioè il software).<br /> Quindi sembra possibile accedere ad un duplice regime di tutela:<br /> il primo, relativo al carattere tipografico, che trova ragione nella tutela quale disegno e modello, e quindi secondo le norme in tema di diritto industriale e se ne ricorrono anche i requisiti di diritto d’autore e della concorrenza;<br /> il secondo, relativo al font, di tutela di diritto d’autore applicabile al software e conseguentemente la possibilità di disciplinare l’utilizzo di tale software con l’applicazione della licenza creative commons.<br /> Pertanto, alla luce di quanto sopra, si può di seguito indicare la possibile soluzione del quesito:<br /> Risulta possibile distribuire tramite licenze Creative Commons un particolare set di font tipografici, inteso come il software che consente l’installazione e la visualizzazione del carattere tipografico. Permane, invece, la tutela del carattere tipografico secondo le norme del diritto industriale, del diritto d’autore, e del diritto alla concorrenza ove ne sussistano i requisiti. </p> <p>1. In fatto - il quesito proposto</p> <p>Il quesito proposto riguarda l’utilizzo di un set di font, in particolare, di alcuni caratteri tipografici che sono stati creati e che verranno utilizzati per la creazione del logo e del menù di un locale commerciale.<br /> Pertanto si chiede se:<br /> a)sia possibile utilizzare una licenza Creative Commons per tutelare i Font;<br /> b)la tutela con licenza Creative Commons sia possibile anche in assenza di alcuna registrazione dei font conformemente al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, Codice della proprietà industriale. </p> <p>2. In diritto – Il contesto normativo<br /> Il fatto di cui al punto 1. richiede l’esame di una fattispecie complessa in cui si dive distinguere fra una tutela secondo il diritto industriale ed il diritto d’autore.<br /> Si deve in ogni caso e preliminarmente distinguere tra “il tipo di carattere” (“c.d. “carattere tipografico”) che sembra potersi ricondurre al “design” delle lettere e “il font,” che può indicarsi quale supporto fisico che consente di utilizzare il suddetto il carattere tipografico (cioè il software).<br /> 2.1. Il “Carattere Tipografico”<br /> Di seguito si indicheranno i riferimenti legislativi per la tutela del “carattere tipografico”.<br /> 2.1.1 Sulla tutela secondo il diritto Industriale.<br /> Si deve prendere in considerazione la disciplina di seguito indicata:<br /> a) Il Decreto Legislativo 12 dicembre 2002, n. 273 (Codice della Proprietà Industriale)<br /> All’art. 31, nella sezione III, Disegni e Modelli, si afferma che:<br /> comma primo: “Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale”<br /> comma secondo: “Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore”.<br /> Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, i caratteri tipografici possono formare oggetto di tutela conformemente alla parte della disciplina del Codice della Proprietà Industriale che riguarda i disegni e modelli.<br /> b) Il Regolamento n. 6/02/CE<br /> Anche per quanto riguarda il Regolamento all’art. 3 si indica, con riferimento al diritto dei disegni e modelli, che per “b) "prodotto" si intende: “qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l'altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori”.<br /> All’art. 96, comma primo, viene altresì previsto che: “Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di diritto comunitario o del diritto degli Stati membri applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale”.<br /> Il regolamento non differisce sostanzialmente dalla disciplina nazionale, fatta eccezione, vale sottolineare, per la tutela dei modelli e dei disegni non registrati. Pertanto, l’autore di un disegno o modello non registrato, ma che presenti i requisiti per una valida registrazione, ha su di esso un diritto di esclusiva per un periodo di tre anni dalla data della prima divulgazione al pubblico nella Comunità.<br /> c) I requisiti di accesso alla registrazione dei disegni e modelli ai sensi del Codice di Proprietà Industriale.<br /> Il requisiti di accesso alla registrazione sono la novità ed il carattere individuale.<br /> La novità viene intesa come assenza di divulgazione del modello anteriormente alla data della domanda di registrazione anche se la disciplina tende a limitare i casi di predivulgazione a tutte quelle ipotesi che non siano:<br /> comunicazioni a terzi vincolati dal segreto;<br /> divulgazioni avvenute per abuso a danni dell’autore del disegno;<br /> divulgazioni per le quali non si possa pensare che abbiano avuto notizia “gli ambienti del settore interessato, peranti nella comunità”, e per le divulgazioni realizzate dallo stesso autore nei dodici mesi anteriori alla data della registrazione.<br /> Per quanto riguarda “il carattere individuale” si intende “se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione” (art. 33, Codice di Proprietà Industriale).<br /> La registrazione dei modelli e disegni ha efficacia per cinque anni e può essere prorogata sino ad un massimo di venticinque anni.<br /> 2.1.2 Sulla tutela secondo il diritto d’autore.<br /> Disegni e modelli possono anche essere tutelati secondo il diritto d’autore. Infatti la legge di attuazione del della Direttiva C.E. n. 71/98/CE ha introdotto la possibilità di cumulo tra la tutela della registrazione come disegno e modello e tutela d’autore. L’art. 44 c.p.i. prevede però, su disegni e modelli, una durata di soli 25 anni dalla morte dell’autore, Tuttavia tale tutela, e quindi la regola del cumulo, opera solo nel caso di tutte le opere di “design”, che presentano i requisiti indicati all’art. 2, n. 10 l.d. aut., come modificato dal d.lgs. n.95/2001, con le espressioni di “carattere creativo” e di “valore artistico”.<br /> Il primo requisito (“carattere creativo”) si riferisce al fatto che l’opera mostri l’impronta del suo autore, quindi, come tradizionalmente inteso, nel senso che basta che l’autore non abbia copiato l’opera, ma la abbia creata.<br /> Il secondo requisito (“valore creativo”) segnala, invece, l’intenzione del legislatore di riservare la tutela d’autore alla fascia più importate delle opere di design, cioè quelle che presentino un importante valenza estetica.<br /> 2.1.3 Tutela concorrenziale e marchio<br /> Per la forma il cui carattere individuale consiste in un vero e proprio carattere distintivo può parlarsi di cumulo tra registrazione come modello e tutela concorrenziale, nonché cumulo tra registrazione come modello e registrazione come marchio.<br /> Diversamente per la forma il cui carattere individuale non equivalga al carattere distintivo, la registrazione come modello costituisce unica possibile tutela.<br /> 2.2. Il “Font” inteso quale supporto fisico che consente di utilizzare il carattere tipografico<br /> Per quanto riguarda il font sembra potersi far richiamo alla tutela del software e, come altre forme di software, il font sarà soggetto a licenza che definisce i termini ed i modi dell’utilizzo. Il font consente, infatti, che il carattere possa essere utilizzato in diverse applicazioni e quindi sia compatibile, ad esempio, con siti web o dispositivi mobili.<br /> Riguardo ai fonts ed il loro utilizzo è utile consultare i seguenti indirizzi:<br /> http://www.adobe.com/type<br /> http://www.apple.com/downloads/macosx/imaging_3d/fontpilot.html<br /> http://www.bsa.org<br /> http://www.fonts.com<br /> http://www.fontwise.com<br /> http://www.itcfonts.com<br /> http://www.linotype.com<br /> http://www.microsoft.com/typography<br /> http://www.microsoft.com/typography/FontValidator.mspx<br /> http://www.monotypeimaging.com</p> <p>3. Il caso in esame – la risposta al quesito</p> <p>Il caso in esame dovrebbe pertanto essere valutato in concreto con riferimento all’individuazione delle caratteristiche del carattere tipografico. In particolare, se il “carattere tipografico” ha quei caratteri previsti dalla disciplina sopra indicata per poter accedere alla tutela. Per questo si potrebbe iniziare una prima indagine su alcuni siti internet al fine di identificare se è stato già utilizzato un simile carattere, ad esempio: www.identifont.com.<br /> Rimane invece tutelabile il font nei limiti di quanto previsto per il software, senza che occorra alcuna registrazione del carattere tipografico, e potrà essere applicata per l’utilizzo la licenza Creative Commons.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons">Creative Commons</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2009">Caso 2009</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore">diritto d&#039;autore</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div> Mon, 13 Feb 2012 22:17:15 +0000 Simone Aliprandi 156 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2009/02#comments Caso 2007/01 - Eccezioni e limitazioni al diritto d’autore per finalità di insegnamento e ricerca http://selili.polito.it/risultati/2007/01 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">pubblica amministrazione</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> Il Comune X, nell’ambito di un progetto di integrazione culturale rivolto ai cittadini di origine straniera, produce, attraverso il contributo delle scuole presenti sul suo territorio, prodotti multimediali (contenuti in supporti CD-ROM o DVD) che poi distribuisce gratuitamente sempre nell’ambito dl circuito scolastico a fini didattici ed illustrativi dei valori della cultura e della lingua italiane.<br /> I contenuti presenti sui supporti sono di varia natura.<br /> Sono presenti<br /> (i)opere o parti di opere appartenenti alla letteratura italiana nonché letture di tali opere o parti di opere;<br /> (ii)opere o parti di opere musicali utilizzate appartenenti alla tradizione musicale italiana;<br /> (iii)opere o parti di opere musicali pop contemporanea, tratte anche dalla discografia internazionale;<br /> (iv)opere o parti di opere filmiche italiane (cinematografiche e/o audiovisive).</p> <p>Quesito:<br /> Considerati i fini didattici e di insegnamento che l’ente si pone, in che misura la predisposizione e la distribuzione della sopra menzionata opera multimediale possono considerarsi lecite anche in assenza di un espresso consenso da parte degli aventi diritto sulle singole opere ivi contenute (sia quanto ai diritti d’autore, sia quanto ai diritti connessi)?</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Contesto normativo (ristretto):<br /> - Legge 22 aprile 1941 n. 633 (di seguito la “LDA”), artt. 12 e segg., 72 e segg., 78-bis e segg., 80 e segg. e artt. 65 e segg. ed in particolare art. 70 e 71-decies;<br /> - Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.</p> <p>Soluzione al quesito:<br /> La soluzione del quesito si incentra sull’applicabilità al caso di specie della disposizione contenuta dell’art. 70 LDA, secondo la quale, per quanto qui rileva, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi purché «effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell’opera»; se il riassunto, la citazione o la riproduzione sono «effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali». Infine ai sensi del terzo comma della norma in esame il riassunto, la citazione o la riproduzione «debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta».</p> <p>Posto il carattere non commerciale dell’utilizzazione nonché il carattere non concorrenziale della stessa, occorre dunque valutare se la riproduzione delle opere contenute possa considerarsi effettuata per finalità illustrative o di insegnamento. </p> <p>Alla luce dei fini che l’opera si propone (trasmettere i valori della cultura e della lingua italiana agli stranieri) è possibile dunque escludere dall’applicabilità dell’eccezione tutte le opere che non appartengono e non sono ricollegabili alla lingua e cultura italiana (v. sopra al punto (iii)). </p> <p> In seconda battuta occorre valutare se la riproduzione di un’opera (segnatamente i brani musicali) sia effettuata a fini illustrativi o solamente per rendere più gradevole la fruizione dell’opera multimediale. In questa seconda ipotesi si dovrà escludere l’applicabilità dell’eccezione anche alle opere in astratto riconducibili alla cultura italiana, da considerarsi invece applicabile nel primo caso (v. sopra ai punti (ii) e (iv)). </p> <p>L’eccezione potrebbe invece considerarsi applicabile alla riproduzione di opere effettuata a fini illustrativi e di insegnamento, sempre ferma la necessità che si tratti di riproduzione parziale e non dell’opera nel suo complesso e che venga dato conto dell’autore, dell’editore e del titolo dell’opera (l’art. 70 si riferisce infatti solo a brani o parti di opera) (v. sopra al punto (i)).</p> <p>Eguale scenario risulta applicabile ai diritti connessi in forza dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 71-decies LDA.</p> <p>Potrebbe infine prospettarsi l’applicabilità della normativa sulle antologie (art. 70, comma 2, LDA) che degrada il diritto d’autore a diritto a compenso, sempre, si intende, a condizione che si tratti di utilizzazioni effettuate a scopo di insegnamento nell’ambito di strumenti destinati all’uso scolastico.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore">diritto d&#039;autore</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/temi-generali/violazione-di-diritti">violazione di diritti</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2007">Caso 2007</a></div></div></div> Mon, 13 Feb 2012 21:58:19 +0000 Simone Aliprandi 154 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2007/01#comments Caso 2010/44 - Licenze CC e diritto d’autore: opere audiovisive create nell’ambito di un progetto culturale http://selili.polito.it/risultati/2010/44 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">03/11/2010</span> to <span class="date-display-end">05/11/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">3 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> Il richiedente è una fondazione che ha a disposizione una notevole quantità di dati che sono emersi grazie ad un progetto di ricerca sul lavoro di Nuto Revelli. A seguito della raccolta di numerosi materiali, sono stati realizzati un film ed una serie di documentari audiovisivi che descrivono la storia del Cuneese e dei suoi abitanti negli ultimi 100 anni. I richiedenti vogliono creare un sito web in cui pubblicare alcuni dei materiali raccolti affinché tali opere siano consultabili per scopi didattici e di ricerca. In particolare vogliono pubblicare tre tipi di documenti ovvero i frammenti delle interviste originali dello scrittore, sottotitolate ed animate graficamente; le interviste e le immagini dei paesaggi realizzate dai richiedenti, i trailer del film.</p> <p>Quesito:<br /> Viene richiesto quale delle licenze Creative Commons sia possibile adottare in relazione a tali diverse tipologie di opere, chiarendo che per tutte e tre le tipologie si vuole escludere la possibilità dello sfruttamento commerciale. Vengono inoltre fatte presenti una serie di esigenze particolari che caratterizzano alcune delle opere per le quali è prevista la consultazione sul sito web. I figli dello scrittore hanno richiesto l’adozione di una licenza Attribution-NonCommercial-NonDerativeWorks (CC-BY-NC-ND) per i frammenti delle interviste originali, mentre per i trailer è necessario chiedere l’autorizzazione al produttore in quanto opere protette secondo il tradizionale modello di copyright “all rights reserved”.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Non viene reso un parere come Selili in quanto le tempistiche brevi non permettono di fornire il servizio di consulenza, tuttavia viene fatto notare che non vi sono particolari questioni giuridiche, essendo solo necessario chiarire il funzionamento delle licenze CC.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons">Creative Commons</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore">diritto d&#039;autore</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Sun, 12 Feb 2012 10:52:14 +0000 Simone Aliprandi 150 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/44#comments Caso 2010/39 - Tutela dei diritti di una web tv su una video intervista realizzata per il network http://selili.polito.it/risultati/2010/39 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">20/05/2010</span> to <span class="date-display-end">21/05/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">1 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> Il richiedente desidera licenziare alcune videointerviste realizzate per il proprio canale web-tv da una redattrice che precedentemente lavorava presso di loro e che ora sta rieditando il filmato originale per un altro network. La licenza che vorrebbero adottare per tale videointerviste dovrebbe rispondere all’esigenza di autorizzare esplicitamente la circolazione delle loro trasmissioni, ponendo però dei limiti, tra i quali sicuramente l'attribuzione.</p> <p>Quesito:<br /> Viene richiesto come occorra agire per tutelare i diritti del network.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Mentre in prima battuta il caso sembra poter avere qualche attinenza con le licenze libere, in seguito esso si rivela essere al di fuori del campo di applicazione delle licenze Creative Commons in quanto la richiesta si concentra sulla tutela dei diritti della web tv.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore">diritto d&#039;autore</a></div></div></div> Sat, 11 Feb 2012 22:59:03 +0000 Simone Aliprandi 145 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/39#comments Caso 2010/38 - Tutela dell’opera e licenze CC: commedia musicale http://selili.polito.it/risultati/2010/38 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">07/05/2010</span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">1 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> Il richiedente è l’autore di una commedia musicale da rappresentare in teatro, che è composta da testi originale e musiche riarrangiate integralmente.</p> <p>Quesito:<br /> Viene chiesto quale sia il percorso da intraprendere per tutelare l’opera, se sia possibile utilizzare le licenze Creative Commons, evitando così la SIAE, e quale sia il funzionamento, da un punto di vista pratico ed economico, di tale alternativa.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Invito diretto alla richiedente da parte di un uditore a leggere le FAQ http://creativecommons.it/FAQ.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons">Creative Commons</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore">diritto d&#039;autore</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Sat, 11 Feb 2012 22:57:00 +0000 Simone Aliprandi 144 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/38#comments Caso 2010/37 - Pubblicazione di un’opera derivata http://selili.polito.it/risultati/2010/37 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">04/05/2010</span> to <span class="date-display-end">21/05/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">18 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> Il richiedente ha tratto un libro a fumetti da un’opera letteraria, realizzando una trasposizione illustrata della storia che è rimasta pressoché immutata. Egli intende pubblicare il proprio fumetto su Internet, ma è consapevole che si tratta di un’opera derivata.</p> <p>Quesito:<br /> Viene richiesto come tutelare l’opera derivata e come occorra comportarsi nei confronti dell’autore del volume letterario da cui ha derivato il suo fumetto.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>La richiesta non è attinente alle licenze libere per cui non viene fornita consulenza.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore">diritto d&#039;autore</a></div></div></div> Sat, 11 Feb 2012 22:52:05 +0000 Simone Aliprandi 143 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/37#comments Caso 2010/31 - Modello di modulo di autorizzazione: utilizzo di opere create dagli studenti http://selili.polito.it/risultati/2010/31 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato (insegnante scuola primaria)</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">31/03/2010</span> to <span class="date-display-end">06/04/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">7 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> La richiedente è un’insegnante di scuola primaria che vuole partecipare ad un concorso scolastico con una presentazione power point in cui vengono raccolti i disegni degli alunni. Il regolamento del concorso richiede all’atto dell’iscrizione l’adozione di una licenza Creative Commons per tali contenuti.</p> <p>Quesito:<br /> Viene chiesta la predisposizione di un modulo da adottare per la partecipazione degli allievi al concorso scolastico.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>In ambito scolastico è possibile adottare il seguente modulo, che tiene in considerazione anche l’eventualità che gli studenti siano di minor età.</p> <p>=============================================================</p> <p>Il sottoscritto_________________, nato a________________, il ____________, residente in _____________, via ________________<br /> (per il caso di minori di 16 anni) esercente la potestà, in quanto [padre/madre/tutore ecc.]_______________, sul minore ________________, nato a _________________, residente in __________, via _______________<br /> Dichiara<br /> di autorizzare ____________________ a comunicare al pubblico e a diffondere con ogni mezzo (anche tramite la rete Internet) l'opera multimediale ____________________, nella quale è contenuto un contributo [descrivere il genere]__________________________ creato da me [(per i minori di 16 anni)da mio/a figlio/a], secondo i termini della licenza Creative Commons BY-SA reperibile alla url ________________________________.<br /> Data____________ Firma_______________________</p> <p>=============================================================</p> <p>Nota: la richiedente ha successivamente comunicato che il concorso a cui la scuola intendeva partecipare prevedeva nella scheda di iscrizione un’apposita sezione relativa alle licenze ed era sufficiente compilare la medesima. Inoltre ha segnalato che in numerose scuole è prassi comune ad inizio anno far sottoscrivere ai genitori un’autorizzazione per l’utilizzo degli elaborati prodotti dagli studenti per partecipare a mostre e concorsi.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons">Creative Commons</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore">diritto d&#039;autore</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Sat, 11 Feb 2012 14:45:41 +0000 Simone Aliprandi 137 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/31#comments Caso 2010/28 - Diritti su opere cinematografiche e doppiaggi http://selili.polito.it/risultati/2010/28 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">07/02/2010</span> to <span class="date-display-end">09/02/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">3 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> Il richiedente vuole mettere a disposizione in streaming film stranieri in lingua italiana licenziati in CC o il cui diritto d’autore è scaduto, ma li riesce a reperire solo in lingua originale. </p> <p>Quesito:<br /> Viene chiesto dove e se sia possibile reperire legalmente le tracce audio italiane.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Una possibile strada è verificare chi ha distribuito il film in Italia e quindi contattare tale soggetto per prendere accordi. È utile ricordare che la durata del diritto d’autore sull’opera cinematografica è di 70 anni dopo la morte dell'ultimo degli autori (art. 32 legge 633/1941), mentre quella dei diritti connessi del produttore è di 50 anni decorrenti dalla fissazione dell’opera (art. 78 ter c 2 legge 633/1941). Occorre inoltre avere presente che l’adattamento in italiano del dialogo è opera dell’ingegno in quanto costituisce un’elaborazione di carattere creativo dell’opera originale (Trib. Roma, 6 febbraio 1993, in Dir. aut., 1993, 491). Sarà quindi necessario verificare che anche i diritti d’autore sulla traccia audio italiana siano scaduti in quanto è possibile che il doppiaggio sia stato realizzato vari anni dopo il film.<br /> Viene manifestato il dubbio che il quesito esuli dall’attività di consulenza di Selili. Viene peraltro evidenziato un ipotizzabile aspetto pertinente, non sollevato però dal richiedente, rispetto ad eventuali digitalizzazioni e/o "restauri" dei film che vengano poi rimessi a disposizione: verrebbero ad esistere dei diritti e se la risposta è positiva di che genere? Sarebbe possibile gestirli tramite licenze quali le CC?</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons">Creative Commons</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore">diritto d&#039;autore</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/pubblico-dominio">pubblico dominio</a></div><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Sat, 11 Feb 2012 12:13:35 +0000 Simone Aliprandi 134 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/28#comments Caso 2010/26 - Licenze CC su riviste periodiche http://selili.polito.it/risultati/2010/26 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">redazione di rivista cartacea a tiratura nazionale</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">07/01/2010</span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">1 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> La richiedente è una rivista periodica il cui business è rappresentato dalla vendita di copie cartacee in edicola, dall’aumento dei nuovi abbonati e del traffico sul sito web. La rivista è composta sia da articoli scritti dalla redazione, sia da contributi tradotti da altre riviste ovvero di altre redazioni estere. Il direttore della rivista segnala la volontà di proporre all’editore l’adozione delle licenze Creative Commons.</p> <p>Quesito:<br /> Riflessioni utili a formulare la proposta all’editore.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>L’iniziativa, già discussa nella lista dei fellows NEXA, viene accolta con favore, evidenziando però il problema di applicazione delle licenze Creative Commons agli articoli non scritti dalla redazione. Vengono segnalate le analogie del progetto con quello intrapreso dalla rivista Internazionale che ha adottato la licenza Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 (CC-BY-NC-SA 3.0). Su ogni numero cartaceo di Internazionale è presente un license statement in cui viene evidenziata l’applicazione della licenza Creative Commons ai soli articoli scritti dalla redazione.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons">Creative Commons</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore">diritto d&#039;autore</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Sat, 11 Feb 2012 10:52:48 +0000 Simone Aliprandi 132 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/26#comments Caso 2010/24 - SIAE - pubbliche esecuzioni: Dj-set http://selili.polito.it/risultati/2010/24 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">22/12/2010</span> to <span class="date-display-end">30/12/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">9 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> La richiedente è la proprietaria di una netlab, nonché autrice di alcuni CD musicali che ha pubblicato con altre etichette, adottando licenze Creative Commons. Alcune delle DJ della sua casa discografica, che non sono iscritte alla SIAE, eseguono performance musicali dal vivo in un locale.</p> <p>Quesito:<br /> il proprietario del locale può richiedere il pagamento dei diritti sulle opere utilizzate nel DJ set al fine di corrispondere il compenso dovuto alla SIAE per l'esecuzione pubblica delle stesse?</p> <p>Questioni di diritto emergenti:<br /> Interpretazione dell'articolo 51 del Regolamento di esecuzione della legge 633/1941, Permessi di esecuzione rilasciati dalla SIAE, compensi per l'utilizzazione di brani appartenenti al repertorio SIAE, licenza SPERIMENTALE PER LA RIPRODUZIONE DI COMPOSIZIONI MUSICALI DEL REPERTORIO TUTELATO DALLA SEZIONE MUSICA DELLA S.I.A.E. PER COPIE LAVORO.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Dopo un preliminare chiarimento in merito alla SIAE e alla natura delle licenze CC ed il rinvio ad una serie di FAQ presenti sul sito di Selili e di Creative Commons, viene chiarito che la risposta alla questione è differente a seconda che il DJ utilizzi musica di autori associati e/o mandanti alla SIAE (o di altra società di intermediazione consociata) o meno.<br /> Nel primo caso la richiesta del titolare del locale è legittima in quanto egli è obbligato a compilare il borderò musicale e a versare il compenso ricevuto alla SIAE per l'esecuzione in pubblico delle opere appartenenti al repertorio della collecting society (si veda l'apposita sezione sul sito della SIAE). In tale caso inoltre il DJ, qualora nel DJ-set non utilizzi supporti originali, deve sottoscrivere una licenza apposita con la SIAE (https://online.siae.it/index_MFVDJ.asp ) per l'utilizzazione di “copie lavoro” ovvero riproduzioni delle opere originali su supporti a fini di uso in pubblico.<br /> Nel caso di utilizzo di opere non appartenenti al repertorio SIAE non è invece dovuto alcun compenso alla collecting society. Peraltro è possibile che venga richiesta la compilazione del borderò ed il versamento di una cauzione, che sarà però restituita a seguito della verifica che effettivamente nel corso della serata non sono state eseguiti brani appartenenti al repertorio SIAE. Qualora non vengano utilizzati supporti originali non sarà invece necessario sottoscrivere la licenza sopra menzionata che è prevista solo rispetto alla creazione di copie lavoro per opere appartenenti al repertorio SIAE.<br /> Nel caso di utilizzo di musica licenziata in CC a scopi commerciali è infine necessario avere l’accortezza di verificare che i brani utilizzati nell'ambito del DJ-set non abbiano la limitazione Non Commercial. Per valutare il carattere commerciale o meno dell'utilizzo è necessario prendere in esame il singolo caso, a titolo generale però si può affermare che è da considerarsi vietata dalla clausola Non Commerciale l’utilizzazione della musica prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons">Creative Commons</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore">diritto d&#039;autore</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/siae">SIAE</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Thu, 09 Feb 2012 14:10:33 +0000 Simone Aliprandi 130 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/24#comments Caso 2010/22 - Licenze CC e titolarità dei diritti sull’opera: associazioni http://selili.polito.it/risultati/2010/22 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">13/12/2010</span> to <span class="date-display-end">22/12/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">9 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> Il richiedente sottopone una serie di domande relative alla titolarità dei diritti e all'applicazione della licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA) ad opere realizzate nell’ambito di enti di tipo associativo. In particolare egli profila due scenari:<br /> - scenario 1: l’opera viene creata autonomamente dal associato.<br /> - scenario 2: l’opera viene create dagli associati in nome dell’associazione.</p> <p>Quesito:<br /> - scenario 1<br /> a) con l'adozione di una licenza Creative Commons è possibile escludere la concessione dei diritti ivi previsti in capo agli utenti rispetto a soggetti determinati, come ad esempio l’associazione?<br /> b) è possibile modificare la licenza CC a seguito della sua adozione per passare a modelli di licenza più restrittivi e pretendere la rimozione del materiale pubblicato su un sito web nel rispetto dei termini di licenza?</p> <p>- scenario 2<br /> a) l’opera può essere considerata quale creazione dell’associazione in quanto ente e non dei singoli associati che hanno contribuito alla sua realizzazione? Ed in particolare, i diritti morali possono essere riconosciuti in capo ad un’associazione o solo alle persone fisiche? Vi è una qualche differenza tra associazioni riconosciute o non riconosciute, ovvero tra enti non profit o commerciali rispetto a tali tematiche?<br /> b) per rispettare il diritto di attribuzione, è sufficiente citare l’associazione o invece occorre fare menzione anche dei nomi delle persone che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera?</p> <p>Questioni di diritto emergenti:<br /> Titolarità del diritto d'autore sulle opere realizzata da un associato o da più soggetti nel nome dell'associazione di cui fanno parte, carattere non esclusivo delle licenze CC, revoca della licenza CC, natura dei diritti morali ed economici sull'opera.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Scenario 1 - opera realizzata dall'associato<br /> a) La licenza Creative Commons adottata dal titolare dei diritti autorizza chiunque venga in contatto con l'opera ad usarla secondo i termini della licenza (art.1 f) legal code licenza CC-BY 3.0 ita) e non permette di escludere la concessione dei diritti ivi previsti ad un particolare soggetto. Stante la natura non esclusiva delle licenze ( art. 3 legal code licenza CC-BY 3.0 ita) è però consentita una differenziazione nei diritti concessi; è infatti possibile accordare ad un determinato soggetto diritti aggiuntivi rispetto a quelli concessi ai licenziatari della Creative Commons. Nel caso di specie, in assenza di alcun accordo ulteriore, l’associazione può quindi utilizzare liberamente l’opera nel rispetto dei termini della licenza CC che l'associato ha applicato alla proprio creazione intellettuale. L'associato può inoltre decide di accordare diritti ulteriori all'associazione, concedendo una licenza ad hoc ovvero applicando il modulo CC+ (http://wiki.creativecommons.org/CCPlus), ma non può limitare da un punto di vista soggettivo l'applicazione dei diritti concessi con la licenza CC standard.<br /> b) Le licenze CC hanno natura perpetua e sono concesse ai soggetti che entrano in contatto con l'opera così licenziata per tutta la durata del diritto d’autore applicabile sull’opera (art. 7 b) legal code licenza CC-BY 3.0 ita). Il titolare dei diritti può decidere di modificare successivamente la licenza sull'opera, ma tale modifica non ha valore retroattivo: chi ha ricevuto copie dell’opera nel periodo in cui la stessa era stata rilasciata in CC può continuare ad utilizzarle e a diffonderle, secondo i termini della licenza CC. Pertanto, solo gli utilizzi da parte dei soggetti che entreranno in possesso dell'opera a seguito della revoca della licenza CC saranno regolati dai termini della nuova licenza. L'unica ipotesi di risoluzione di diritto della licenza contemplata dall'articolo 7 del legal code è quella dell'utilizzo dell'opera in violazione dei termini della licenza: l'inadempimento è infatti previsto quale condizione risolutiva del contratto di licenza.</p> <p>Scenario 2 - opera realizzata in nome dell’associazione<br /> a) Sia i diritti morali, sia quelli economici sono di natura personale e sono acquisiti a titolo originario dall'autore dell'opera. Mentre quelli morali sono inalienabili, quelli economici possono essere trasferiti in capo a terzi. Nel caso di specie quindi gli associati che hanno realizzato l’opera possono trasferire i diritti di sfruttamento economico in capo all’associazione, di qualunque tipo esso sia.<br /> b) La clausola Attribuzione (BY) permette agli autori dell'opera di indicare le modalità con cui deve avvenire il riconoscimento della paternità ed dunque nel caso di specie, qualora vi sia un accordo tra i co-autori dell'opera, è possibile riferire la paternità all’associazione usando, a titolo esemplificativo, la formula “a cura dell’associazione”.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons">Creative Commons</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore">diritto d&#039;autore</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Thu, 09 Feb 2012 14:00:49 +0000 Simone Aliprandi 128 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/22#comments Caso 2010/21 - Richiesta informativa: licenze CC ed immagini fotografiche http://selili.polito.it/risultati/2010/21 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">26/11/2010</span> to <span class="date-display-end">07/12/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">12 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> La richiedente è autrice di opere fotografiche ed è interessata a renderle disponibili con licenze Creative Commons.</p> <p>Quesito:<br /> vengono poste una serie di domande.<br /> 1) Per la pubblicazione di fotografie su Facebook, la licenza CC che si applica deve essere inserita nei metadati del file oppure deve essere presente un water mark sull’immagine digitale?<br /> 2) Nonostante l'adozione di una licenza CC con clausola Non Commerciale è comunque possibile concedere ad uno specifico soggetto la facoltà di utilizzare per scopi commerciale l'opera a fronte di un compenso da concordarsi?<br /> 3) Come si applicano le licenze CC per le opere distribuite su un CD e non pubblicate online?</p> <p>Questioni di diritto emergenti:<br /> Applicabilità delle licenze CC alle opere fotografiche distribuite online ed offline, natura non esclusiva delle licenze CC.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>1) Facebook implementa solo parzialmente le licenze CC, non permettendo l'indicazione completa della licenza applicata alle opere caricate sul social network. Le modalità profilate dalla richiedente, con l'inclusione delle informazioni sulla licenza CC prescelta nei metadati e di un water mark sull'opera, rappresentano un ottimo metodo per indicare il regime di circolazione giuridica della propria creazione intellettuale.<br /> 2) La clausola Non Commerciale vieta ai terzi ogni utilizzo commerciale dell'opera, riservando al licenziatario tutti i diritti di sfruttamento economico. Le licenze Creative Commons sono però licenze non esclusive (art. 3 legal code licenza CC-BY 3.0 ita) e ciò comporta che il licenziatario, titolare dei diritti sull'opera, ha la facoltà di concedere una licenza ad hoc al soggetto che lo contatti per richiedere un'autorizzazione ad utilizzare per scopi commerciali la creazione intellettuale. È anche possibile adottare il protocollo CC + (http://wiki.creativecommons.org/CCPlus), il quale non rappresenta una nuova licenza, ma bensì un strumento che permette di accordare permessi aggiuntivi a quelli previsti dalla licenza CC standard.<br /> 3) Le informazioni sulla licenza CC prescelta possono essere indicate in vari modi. Per le opere offline, il sito di Creative Commons permette di creare, a seguito della scelta della licenza da applicare attraverso il form disponibile all’url http://creativecommons.org/choose/, esempi di testi che possono essere utilizzati: “This work is licensed under the Creative Commons …. [tipo di licenza scelta]. To view a copy of this license, visit ….[url del riassunto del legal code] or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA”. Per avere un testo analogo con riferimento alla licenza adottata si veda le istruzioni reperibili all’URL http://wiki.creativecommons.org/Marking/Creators#Marking_Specific_Media nella sezione “offline text”. Rispetto al caso specifico sottoposto dalla richiedente, ovvero all’opera contenuta in un CD, è buona norma indicare i termini della licenza sia in un file all'interno del CD, sia nella copertina, riportando le diciture ed i loghi previsti per la licenza CC che si è adottata e che sono disponibili sul sito di Creative Commons.<br /> A livello generale, con riferimento al fatto che si tratta di opere fotografiche, viene inoltre fatto presente alla richiedente che l'applicazione sull'immagine stessa di una breve dicitura, attraverso un normale programma di image editing, indicante l'autore, l'anno ed i termini di licenza garantisce una migliore conoscenza da parte del pubblico del tipo di licenza prescelta.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons">Creative Commons</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore">diritto d&#039;autore</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Thu, 09 Feb 2012 13:56:50 +0000 Simone Aliprandi 127 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/21#comments Caso 2010/18 - Violazione licenza CC: utilizzo dell’opera da parte di un soggetto terzo http://selili.polito.it/risultati/2010/18 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">21/10/2010</span> to <span class="date-display-end">29/10/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">9 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> La richiedente è autrice di alcuni blog che pubblica sotto licenza Creative Commons. Periodicamente un soggetto terzo copia gli articoli ivi pubblicati, senza menzionare la fonte da cui sono tratti. Nonostante la richiedente abbia preso contatti con tale persona, il comportamento è rimasto invariato.</p> <p>Quesito:<br /> come è possibile agire per far valere la violazione della licenza CC?</p> <p>Questioni di diritto emergenti:<br /> Violazione ed enforcement di licenza CC</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>La richiedente non specifica quale sia la licenza Creative Commons adottata per il blog, ma in tutte e sei le licenze in uso è presente la clausola Attribuzione (BY) che obbliga l’utilizzatore a riconoscere la paternità dell’opera al suo autore. Pertanto, nonostante la necessità di un esame più attento della questione, se effettivamente viene effettuata una riproduzione integrale degli articoli senza che venga fatta menzione della fonte e dell’autore originario, si è in presenza di una violazione dei termini della licenza CC ed in particolare per l’appunto della clausola Attribuzione.<br /> Sarebbe inoltre possibile lamentare la violazione dei diritti morali riconosciuti in capo all’autore dalla legge 633/1941, ed in particolare del diritto alla paternità dell’opera previsto all’articolo 20.<br /> A fronte della mancato riscontro della comunicazione scritta che la richiedente ha inviato all’utilizzatore per richiedere la cessazione del suo comportamento, le viene suggerito di rivolgersi ad un legale di fiducia.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons">Creative Commons</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore">diritto d&#039;autore</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/temi-generali/violazione-di-diritti">violazione di diritti</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Thu, 09 Feb 2012 11:15:38 +0000 Simone Aliprandi 123 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/18#comments Caso 2010/17 - Violazione licenza CC-BY-NC-SA: utilizzo dell’opera da parte di un soggetto terzo http://selili.polito.it/risultati/2010/17 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">02/10/2010</span> to <span class="date-display-end">05/10/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">4 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> Il richiedente è un’associazione che pubblica materiale scientifico sul proprio sito con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA 2.5 ita). Un utente ha interamente copiato una delle opere messe a disposizione, senza citare la fonte ed utilizzandola come sua tesi di laurea. </p> <p>Quesito:<br /> è possibile far valere la violazione della licenza?</p> <p>Questioni di diritto emergenti:<br /> Violazione della licenza CC-BY-NC-SA.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>La licenza CC-BY-NC-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/legalcode) consente l’utilizzazione dell’opera a condizione che venga riconosciuta la paternità all’autore (clausola Attribuzione- BY), che non si tratti di usi commerciali (clausola Non Commerciale- NC) e che le eventuali opere derivate siano distribuite con una licenza identica o equivalente (clausola Condividi allo stesso modo- SA). Tutti gli usi compiuti in violazione dei termini della predetta licenza costituiscono, prima facie, una violazione della licenza, salvo non sussistano eccezioni e limitazioni al diritto d’autore, previste dalla legge e non pregiudicate dalla licenza Creative Commons.<br /> Nel caso di specie la riproduzione dell’intera opera senza la citazione dell’autore costituirebbe prima facie una violazione della licenza CC adottata dal richiedente, anche se occorrerebbe una conoscenza più approfondita dei fatti per poter confermare tale conclusione.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons/clausola-non-commerciale">clausola Non commerciale</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/licenze/creative-commons/clausola-sharealike">clausola ShareAlike</a></div><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons/clausola-attribuzione">clausola Attribuzione</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore">diritto d&#039;autore</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/temi-generali/violazione-di-diritti">violazione di diritti</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Thu, 09 Feb 2012 11:11:00 +0000 Simone Aliprandi 122 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/17#comments Caso 2010/15 - CC-SIAE: distribuzione di un CD musicale http://selili.polito.it/risultati/2010/15 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato / associazione non-profit</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">03/07/2010</span> to <span class="date-display-end">06/07/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">4 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> Il richiedente è membro di un’associazione musicale non-profit che vuole distribuire in omaggio e a scopo pubblicitario un CD contenente brani di gruppi emergenti locali. I gruppi hanno prestato il loro consenso all’inclusione dei propri brani nel CD e non sono associati alla SIAE.</p> <p>Quesito:<br /> è possibile distribuire il CD con licenza Creative Commons senza registrazione presso la SIAE?</p> <p>Questioni di diritto emergenti:<br /> Natura delle licenze CC, ruolo intermediario svolto dalla SIAE, interpretazione dell’art. 181 bis della legge 633/1941.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Il richiedente viene invitato a leggere la faq1 presente sul sito di Selili in quanto dalle sue domande emerge una confusione circa la natura delle licenze CC, come alternativa alla SIAE.<br /> Viene anche richiamata la faq3 poiché la distribuzione di CD musicali, e dunque di supporti contenenti tracce audio, è soggetta all’obbligo di applicazione dei bollini SIAE ex art. 181-bis della legge 633/1941, a prescindere dalla tipologia di licenza adottata e dal fatto che gli autori dei brani siano o meno iscritti alla SIAE.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons">Creative Commons</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore">diritto d&#039;autore</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/siae">SIAE</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Thu, 09 Feb 2012 10:55:42 +0000 Simone Aliprandi 120 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/15#comments Caso 2010/13 - Violazione licenza CC-BY-NC-ND: utilizzo legittimo dell’opera a fini di satira http://selili.polito.it/risultati/2010/13 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">22/06/2010</span> to <span class="date-display-end">26/06/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">5 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> Un blog lamenta l’utilizzo di un proprio articolo, inizialmente licenziato con licenza Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 (CC-BY-NC-SA) ed in seguito con licenza Attribution-Non Commercial-NonDerivativeWorks 2.5 ita (CC-BY-NC-ND), da parte di un soggetto terzo che ne ha stravolto il senso dell’opera, cambiandone alcune parole.</p> <p>Quesito:<br /> è possibile far valere la violazione della licenza e, stante il mutamento di licenza, quale delle due rileva ai fini della violazione?</p> <p>Questioni di diritto emergenti:<br /> Violazione delle licenze CC e libere utilizzazioni (diritto di satira-parodia).</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>L’utilizzo dell’opera da parte di un soggetto terzo nel caso di specie costituisce una forma di satira ovvero di parodia riconducibile alle eccezioni al diritto d’autore, la cui applicazione ed estensione non è pregiudicata, né limitata dai termini delle licenze Creative Commons, come espressamente previsto dall’art. 2 del legal code. A nulla rileva pertanto la licenza CC scelta e la successione di due tipologie diverse nel tempo poiché in ogni caso non sarebbe possibile far valere la violazione dei termini di licenza, trattandosi di un utilizzo legittimo dell’opera. In materia di utilizzo di un’opera per scopi di parodia/satira si può vedere il caso di “Va dove ti porta il clito” (Trib. Milano, 29 gennaio 1996, Tamaro e altro c. Soc. Comix e altro).<br /> Del pari, non sarebbe nemmeno possibile lamentare la violazione del diritto morale all’integrità dell’opera, anch’esso non pregiudicato dalle licenze CC, in quanto in un caso come quello di specie, in cui l’utilizzatore chiarisce che l’opera costituisce una satira, con tutta probabilità prevarrebbe la libertà di espressione di tale soggetto. Si potrebbe eventualmente ipotizzare un reato di diffamazione, che non attiene però all’ambito della tutela autorale, ma bensì a quella penale.<br /> Nota: la richiedente è in disaccordo con il parere fornito da Selili, ritenendo che a differenza del citato caso di Luttazzi, l’utilizzo degli articoli presenti sul blog femminista da parte di un movimento maschilista non può essere ricondotto a nessuna libera utilizzazione. La stessa comunica quindi che si rivolgerà ad un legale che potrà far luce sulla questione.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons/clausola-non-opere-derivate">clausola Non opere derivate</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/licenze/creative-commons/clausola-non-commerciale">clausola Non commerciale</a></div><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons/clausola-attribuzione">clausola Attribuzione</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore">diritto d&#039;autore</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/temi-generali/violazione-di-diritti">violazione di diritti</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Thu, 09 Feb 2012 10:40:31 +0000 Simone Aliprandi 118 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/13#comments Caso 2010/12 - Licenze CC: progetti di design http://selili.polito.it/risultati/2010/12 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">17/06/2010</span> to <span class="date-display-end">26/06/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">9 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> Le richiedenti sono due studentesse che per la propria tesi di laurea stanno realizzando un sito web ed una rivista cartacea. Utilizzando il sito web, gli autori delle opere di design possono condividere i propri progetti in rete, mostrandone i passi costitutivi e permettendo a chiunque di riprodurli.</p> <p>Quesito:<br /> nel permettere a chiunque la riproduzione del progetto di design, è possibile obbligare l’utilizzatore a riconoscere la paternità dell’opera, riservando inoltre all’autore la commercializzazione della propria creazione intellettuale?</p> <p>Questioni di diritto emergenti:<br /> Applicabilità licenze Creative Commons ai progetti di design ed articolarsi delle differenti tutele su tali tipologie di creazioni intellettuali.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Per scegliere la licenza Creative Commons maggiormente rispondente alle proprie necessità è possibile seguire le indicazioni predisposte alla pagina http://creativecommons.org/choose/?lang=it. Nel caso di specie, alla luce delle esigenze evidenziate dalle richiedenti, viene consigliata l’adozione della licenza Attribution (CC-BY), che obbligherà gli utilizzatori a riconoscere la paternità dell’opera e ad indicare l’autore della stessa nei modi eventualmente dallo stesso indicati (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/legalcode). Vengono poi richiamate le clausole Non Commerciale (NC) e Non Opere Derivate (ND) che permetteranno all’autore del progetto di riservarsi, rispettivamente, i diritti di utilizzazione commerciale e quelli di trarre opere derivate.<br /> Viene infine sottolineato che il caso di specie è peculiare in quanto oggetto della richiesta sono opere di design, creazioni intellettuali tutelate da diverse normative. Da una parte, le opere di design possono infatti accedere alla tutela del diritto d’autore all’atto della creazione, ma solo qualora godano di un sufficiente grado di creatività e di valore artistico (articolo 2.10 Legge 633/1941). Dall’altra, sono tutelabili attraverso la protezione delle opere di design registrate, secondo quanto disposto dal Codice di Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005 sezione III), ovvero di quelle non registrate, in base al regolamento comunitario 6/2002 (art. 11). Viene quindi fatto presente alle richiedenti che le licenze Creative Commons permettono di disporre dei soli diritti riconducibili alla tutela autorale delle opere di desgin, non anche di quelli riconosciuti dalle altre normative.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons">Creative Commons</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore">diritto d&#039;autore</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Wed, 08 Feb 2012 15:54:31 +0000 Simone Aliprandi 115 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/12#comments Caso 2010/11 - Tutela dell’opera: logo – adozione di licenza CC o registrazione come marchio http://selili.polito.it/risultati/2010/11 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">12/06/2010</span> to <span class="date-display-end">16/06/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">5 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> Il richiedente ha realizzato un logo per un portale Internet che avrà lo scopo di sensibilizzare gli utenti su alcune tematiche.</p> <p>Quesito:<br /> è possibile tutelare il logo adottando una licenza Creative Commons o è opportuno registrarlo anche come marchio? Qualora si optasse per le licenze CC, sarebbe possibile tutelarsi dai soggetti terzi che volessero in seguito procedere alla registrazione del logo come marchio?</p> <p>Questioni di diritto emergenti:<br /> Nascita automatica della tutela autorale dell’opera e contenuto della protezione, registrazione di un marchio costituito da un emblema o simbolo divenuto notorio in un campo non economico.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Oltre al rinvio alle faq e alle informazioni presenti sul sito di Selili, viene precisato che la tutela del logo non viene fornita dalle licenze Creative Commons, in quanto esse permettono semplicemente di scegliere il regime di licenza che si ritiene più opportuno. Il logo risulta infatti tutelato direttamente dal diritto d’autore, diritto che nasce automaticamente all’atto della creazione dell’opera.<br /> Qualora il richiedente sia interessato ad una protezione che si estenda al di là della semplice tutela autorale dal plagio del logo, viene suggerito di provvedere anche alla registrazione del simbolo come marchio. Peraltro, se il segno non è associato ad un’attività d’impresa, quando il logo diventerà abbastanza conosciuto da essere riferibile al portale del soggetto che l’ha creato, la sua registrazione come marchio sarà riservata al richiedente, che risulterà quindi tutelato da indebite registrazione da parte di soggetti terzi. In questa ipotesi infatti il logo sarà configurabile come simbolo o emblema divenuto notorio in un campo non economico e sarà applicabile la riserva di registrazione in capo all’autore del segno, prevista dall’art. 8, comma 3 Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005).</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons">Creative Commons</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore">diritto d&#039;autore</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Wed, 08 Feb 2012 15:44:54 +0000 Simone Aliprandi 114 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/11#comments Caso 2010/10 - SIAE: obbligo di apposizione contrassegni su supporti http://selili.polito.it/risultati/2010/10 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">08/04/2010</span> to <span class="date-display-end">14/04/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">7 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> Il richiedente ha realizzato un documentario la cui colonna sonora è costituita da musiche licenziate con licenza Creative Commons Attribution (CC-BY). Tale documentario ha come supporto un dvd che verrà venduto in allegato ad un quotidiano.</p> <p>Quesito:<br /> occorre indicare anche tali musiche nella richiesta del bollino SIAE da apporre sui dvd?</p> <p>Questioni di diritto emergenti:<br /> Campo di applicazione dell’articolo 181 bis della legge 633/1941 relativo ai contrassegni/bollini SIAE.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Rimandando alle FAQ di Selili che affrontano il tema (http://selili.polito.it/faq#3,), viene chiarito al richiedente che anche i supporti contenenti le opere licenziate in Creative Commons sono soggetti al rilascio del c.d. bollino o contrassegno SIAE ai sensi dell’articolo 181 bis della legge 633/1941. Occorrerà dunque pagare l’importo previsto per il rilascio degli stessi, mentre viene evidenziato che nessun altro compenso connesso all’attività di intermediazione della SIAE sarà dovuto poiché le opere utilizzate come colonna sonora non appartengono al repertorio della collecting society.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore">diritto d&#039;autore</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/siae">SIAE</a></div></div></div> Wed, 08 Feb 2012 15:40:24 +0000 Simone Aliprandi 113 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/10#comments Caso 2010/05 - Tutela dell’opera: prova della paternità ed alternative al deposito SIAE http://selili.polito.it/risultati/2010/05 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">28/01/2010</span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">1 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> Il richiedente, musicista emergente, non è interessato ad associarsi alla SIAE, ma vorrebbe tuttavia avvalersi di uno strumento che gli permetta di dimostrare la paternità dell’opera.</p> <p>Quesito:<br /> vi sono alternative al deposito SIAE per provare la paternità dell’opera?</p> <p>Questioni di diritto emergenti:<br /> Deposito dell’opera inedita, efficacia probatoria del deposito, presunzione semplice di paternità dell’opera, alternative al deposito in SIAE aventi stesso valore legale.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Rinvio alle FAQ, dove è presente una risposta al quesito all’interno di una domanda più generale.<br /> Il titolo III, capo I della legge 633/1941 (l.a.) disciplina il deposito delle opere: tale formalità serve a fornire all’autore che vi provvede una prova certa circa l’esistenza dell’opera, mentre non ha alcun effetto sull’esistenza del diritto d’autore. L’autore di un’opera dotata di carattere creativo infatti acquisisce i diritti sull’opera nel momento stesso in cui la crea, secondo quanto disposto dall’articolo 6 della l.a. e dall’articolo 2576 del codice civile.<br /> Sotto il profilo probatorio, il deposito dell’opera non prova di per sé la paternità della creazione intellettuale, ma l’esistenza della stessa in una data certa. Rispetto alla paternità dell’opera l’articolo 8 l.a. stabilisce però una presunzione semplice in base alla quale l’autore dell’opera è, salvo prova contraria, il soggetto indicato come tale in essa: l’esistenza dell’opera che indica il soggetto X come autore della stessa prova dunque che egli è l’autore della creazione intellettuale.<br /> In Italia si possono effettuare diversi tipi di deposito dell'opera a seconda che sia già avvenuta la prima pubblicazione, ovvero l’opera sia inedita.<br /> Nel caso di opera pubblicata il deposito si effettua presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dove è istituito un registro pubblico generale delle opere protette tramite il Diritto d’Autore e l’autore, espletando tale formalità, ottiene una prova dell’esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Vi sono poi due registri pubblici speciali, curati dalla SIAE, uno relativo alle opere cinematografiche ed uno relativo ai software. L’articolo 106 l.a. precisa che l’omissione di tale formalità non pregiudica l’acquisto o l’esercizio del diritto d’autore, come già sottolineato in precedenza.<br /> Quanto al deposito delle opere inedite, che si effettua prima della pubblicazione dell'opera, esso fornisce la prova dell’esistenza dell’opera alla data del deposito.<br /> L’opera inedita può essere depositata alla SIAE sia inviando la richiesta per posta, sia consegnando la domanda direttamente all’Ufficio deposito opere inedite ed i costi di tale deposito sono differenti a seconda che l’autore sia associato alla SIAE o meno (http://www.siae.it/olaf_doi.asp).<br /> Vi sono una serie di alternative al deposito presso la SIAE al fine di ottenere una prova della data certa di creazione con lo stesso valore legale. Innanzitutto vi sono numerose iniziative che forniscono il servizio di deposito: si veda a tal proposito http://www.creativecommons.it/registri. In alternativa, vi è poi la possibilità di avvalersi di strumenti più tradizionali “analogici” ovvero digitali ( Simone Aliprandi, Teoria e Pratica del copyleft, pp. 15-16, http://www.copyleft-italia.it/libri/teoria-pratica-copyleft ). Tra gli strumenti “analogici” vi è il deposito dell’opera presso un notaio ovvero presso enti pubblici tenuti a protocollare e registrare la corrispondenza ovvero alcuni tipi di documenti (è il caso della Presidenza della Repubblica, nonché delle tesi di laurea conservate negli archivi delle Università), la pubblicazione dell’opera all’interno di un’edizione periodica, il far in modo che venga apposto un timbro postale sull’opera (affinché il timbro abbia valore di prova sarà necessario che esso venga apposto direttamente sull’opera: occorrerà cioè creare un plico pieghevole e sigillato sul cui interno sia stampata direttamente l’opera). Infine è anche possibile avvalersi di strumenti digitali quali i sistemi di firma digitale certificata ed in particolare quelli di marca temporale (sistema di metadati pubblicamente certificato che attribuisce una data certa ad un documento digitale) ovvero delle e-mail certificate (PEC) che garantiscono l’integrità dell’allegato inviato in data certa.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore">diritto d&#039;autore</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/siae">SIAE</a></div></div></div> Wed, 08 Feb 2012 14:58:38 +0000 Simone Aliprandi 108 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/05#comments