SeLiLi - Servizio Licenze Libere - meccanismi di licensing http://selili.polito.it/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing en Caso 2009/01 - Utilizzazione nell’ambito di un’attività commerciale di opere musicali distribuite attraverso licenze libere http://selili.polito.it/risultati/2009/01 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">società gerente esercizio pubblico commerciale</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> La società X, gerente un bar ristorante aperto al pubblico, intende diffondere all’interno dei suoi locali musica d’ambiente e, periodicamente, organizzare eventi concertistici, limitando però la scelta dei brani musicali da diffondere o eseguire a quelli distribuiti attraverso licenze libere.<br /> Tra le altre cose, la società X intende altresì consentire che i clienti che lo desiderino possano masterizzarsi su CD/DVD la musica ascoltata nel locale.</p> <p>Quesito:<br /> Considerato il carattere commerciale dell’attività ed il fatto che i locali del bar ristorante entro i quali dovrebbero avvenire sia la diffusione sia l’esecuzione di brani musicali, sarebbe la società X chiamata a corrispondere alcunché a SIAE?<br /> E’ necessario apporre il c.d. bollino SIAE sui supporti masterizzati dal clienti della società X nei suoi locali?</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Contesto normativo (ristretto):<br /> Legge 22 aprile 1941 n. 633 (di seguito la “LDA”), artt. 12 e segg., 72 e segg., 78-bis e segg., 80 e segg. e artt. 180 e segg.; DPCM 11/7/2001, n. 338 sul bollino SIAE.<br /> Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.</p> <p>Soluzione al quesito:<br /> Non v’è dubbio che le operazioni di riproduzione, diffusione ed esecuzione di opere musicali che la Società X si ripropone di effettuare nel suoi locali a vantaggio dei clienti integrano utilizzazioni di opere dell’ingegno, consentite solo in presenza di consenso degli aventi diritto (autori o titolari di diritti connessi).<br /> Per altro verso, l’utilizzazione di brani distribuiti secondo schemi di licenza libera (Creative Commons e simili) consentirebbe di superare il problema, rendendo superfluo il consenso dei soggetti sopra menzionati, a condizione che:<br /> a)si tratti di licenze che autorizzano l’uso commerciale dell’opera (non pare che possa essere revocato in dubbio il fatto che l’uso che la società X si ripropone di fare sia un uso commerciale). Nel caso delle licenza CC paiono idonee allo scopo le seguenti<br /> BY (Attribution);<br /> BY, ND (Attribution, No Derivative);<br /> BY, SA (Attribution, Share Alike).<br /> b)venga chiarito che, attraverso di esse, vengono concessi in licenza anche i diritti connessi (sotto questo profilo, le licenze Creative Commons, ultima versione, sembrano in linea con tali esigenze).<br /> La Società X, a condizione che diffonda nei suoi locali esclusivamente “musica libera” di non iscritti SIAE, non sarà chiamata a corrispondere alla SIAE stessa alcun compenso di sorta, fatta eccezione, naturalmente, per la tassa sul pubblico spettacolo in caso di performance dal vivo.<br /> Quanto all’attività di masterizzazione, anch’essa potrebbe essere considerata lecita in presenza di opere rilasciate con licenze libere che autorizzino l’uso commerciale dell’opera.<br /> Infine, l’obbligo di apporre il bollino SIAE è adempimento che prescinde dalle modalità di distribuzione delle opere dell’ingegno secondo schemi di licenza libera. Per tale ragione, allorché la società X predisponga un servizio di distribuzione di supporti contenenti la musica diffusa nei suoi locali, soggiacerà all’obbligo di apporre il bollino ai sensi dell’art. 181-bis l.a. anche se su tali supporti venga riprodotta solo musica “libera”.<br /> Peraltro, tale obbligo, si potrebbe argomentare, non parrebbe applicabile a fattispecie in cui il supporto su cui viene masterizzato il contenuto sia di proprietà del cliente e non venga distribuito dalla società X (ovvero non “sia destinato alla circolazione” nel senso della norma sopra citata).</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2009">Caso 2009</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/siae">SIAE</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons/clausola-non-commerciale">clausola Non commerciale</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/licenze/creative-commons/clausola-sharealike">clausola ShareAlike</a></div></div></div> Mon, 13 Feb 2012 22:24:29 +0000 Simone Aliprandi 157 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2009/01#comments Caso 2009/02 - Licenze Creative Commons e font tipografici http://selili.polito.it/risultati/2009/02 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>SOMMARIO<br /> Conclusioni – risposta al quesito<br /> 1. In fatto - il quesito proposto<br /> 2. In diritto – Il contesto normativo<br /> 2.1. Il “Carattere Tipografico”<br /> 2.1.1 Sulla tutela secondo il diritto Industriale.<br /> a) Il Decreto Legislativo 12 dicembre 2002, n. 273 (Codice della Proprietà Industriale)<br /> b) Il Regolamento n. 6/02/CE<br /> 2.1.2 Sulla tutela secondo il diritto d’autore.<br /> 2.1.3 Tutela concorrenziale e marchio<br /> 3. Il caso in esame – la risposta al quesito</p> <p>Conclusioni – risposta al quesito</p> <p>Con riferimento al quesito richiesto è possibile affermare quanto segue.<br /> Si deve distinguere tra carattere tipografico e font. Il primo si riferisce al “tipo di carattere” (“c.d. “carattere tipografico”) che sembra potersi ricondurre al “design” delle lettere. “Il font” può indicarsi, invece, quale supporto fisico che consente di utilizzare il suddetto carattere tipografico (cioè il software).<br /> Quindi sembra possibile accedere ad un duplice regime di tutela:<br /> il primo, relativo al carattere tipografico, che trova ragione nella tutela quale disegno e modello, e quindi secondo le norme in tema di diritto industriale e se ne ricorrono anche i requisiti di diritto d’autore e della concorrenza;<br /> il secondo, relativo al font, di tutela di diritto d’autore applicabile al software e conseguentemente la possibilità di disciplinare l’utilizzo di tale software con l’applicazione della licenza creative commons.<br /> Pertanto, alla luce di quanto sopra, si può di seguito indicare la possibile soluzione del quesito:<br /> Risulta possibile distribuire tramite licenze Creative Commons un particolare set di font tipografici, inteso come il software che consente l’installazione e la visualizzazione del carattere tipografico. Permane, invece, la tutela del carattere tipografico secondo le norme del diritto industriale, del diritto d’autore, e del diritto alla concorrenza ove ne sussistano i requisiti. </p> <p>1. In fatto - il quesito proposto</p> <p>Il quesito proposto riguarda l’utilizzo di un set di font, in particolare, di alcuni caratteri tipografici che sono stati creati e che verranno utilizzati per la creazione del logo e del menù di un locale commerciale.<br /> Pertanto si chiede se:<br /> a)sia possibile utilizzare una licenza Creative Commons per tutelare i Font;<br /> b)la tutela con licenza Creative Commons sia possibile anche in assenza di alcuna registrazione dei font conformemente al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, Codice della proprietà industriale. </p> <p>2. In diritto – Il contesto normativo<br /> Il fatto di cui al punto 1. richiede l’esame di una fattispecie complessa in cui si dive distinguere fra una tutela secondo il diritto industriale ed il diritto d’autore.<br /> Si deve in ogni caso e preliminarmente distinguere tra “il tipo di carattere” (“c.d. “carattere tipografico”) che sembra potersi ricondurre al “design” delle lettere e “il font,” che può indicarsi quale supporto fisico che consente di utilizzare il suddetto il carattere tipografico (cioè il software).<br /> 2.1. Il “Carattere Tipografico”<br /> Di seguito si indicheranno i riferimenti legislativi per la tutela del “carattere tipografico”.<br /> 2.1.1 Sulla tutela secondo il diritto Industriale.<br /> Si deve prendere in considerazione la disciplina di seguito indicata:<br /> a) Il Decreto Legislativo 12 dicembre 2002, n. 273 (Codice della Proprietà Industriale)<br /> All’art. 31, nella sezione III, Disegni e Modelli, si afferma che:<br /> comma primo: “Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale”<br /> comma secondo: “Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore”.<br /> Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, i caratteri tipografici possono formare oggetto di tutela conformemente alla parte della disciplina del Codice della Proprietà Industriale che riguarda i disegni e modelli.<br /> b) Il Regolamento n. 6/02/CE<br /> Anche per quanto riguarda il Regolamento all’art. 3 si indica, con riferimento al diritto dei disegni e modelli, che per “b) "prodotto" si intende: “qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l'altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori”.<br /> All’art. 96, comma primo, viene altresì previsto che: “Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di diritto comunitario o del diritto degli Stati membri applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale”.<br /> Il regolamento non differisce sostanzialmente dalla disciplina nazionale, fatta eccezione, vale sottolineare, per la tutela dei modelli e dei disegni non registrati. Pertanto, l’autore di un disegno o modello non registrato, ma che presenti i requisiti per una valida registrazione, ha su di esso un diritto di esclusiva per un periodo di tre anni dalla data della prima divulgazione al pubblico nella Comunità.<br /> c) I requisiti di accesso alla registrazione dei disegni e modelli ai sensi del Codice di Proprietà Industriale.<br /> Il requisiti di accesso alla registrazione sono la novità ed il carattere individuale.<br /> La novità viene intesa come assenza di divulgazione del modello anteriormente alla data della domanda di registrazione anche se la disciplina tende a limitare i casi di predivulgazione a tutte quelle ipotesi che non siano:<br /> comunicazioni a terzi vincolati dal segreto;<br /> divulgazioni avvenute per abuso a danni dell’autore del disegno;<br /> divulgazioni per le quali non si possa pensare che abbiano avuto notizia “gli ambienti del settore interessato, peranti nella comunità”, e per le divulgazioni realizzate dallo stesso autore nei dodici mesi anteriori alla data della registrazione.<br /> Per quanto riguarda “il carattere individuale” si intende “se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione” (art. 33, Codice di Proprietà Industriale).<br /> La registrazione dei modelli e disegni ha efficacia per cinque anni e può essere prorogata sino ad un massimo di venticinque anni.<br /> 2.1.2 Sulla tutela secondo il diritto d’autore.<br /> Disegni e modelli possono anche essere tutelati secondo il diritto d’autore. Infatti la legge di attuazione del della Direttiva C.E. n. 71/98/CE ha introdotto la possibilità di cumulo tra la tutela della registrazione come disegno e modello e tutela d’autore. L’art. 44 c.p.i. prevede però, su disegni e modelli, una durata di soli 25 anni dalla morte dell’autore, Tuttavia tale tutela, e quindi la regola del cumulo, opera solo nel caso di tutte le opere di “design”, che presentano i requisiti indicati all’art. 2, n. 10 l.d. aut., come modificato dal d.lgs. n.95/2001, con le espressioni di “carattere creativo” e di “valore artistico”.<br /> Il primo requisito (“carattere creativo”) si riferisce al fatto che l’opera mostri l’impronta del suo autore, quindi, come tradizionalmente inteso, nel senso che basta che l’autore non abbia copiato l’opera, ma la abbia creata.<br /> Il secondo requisito (“valore creativo”) segnala, invece, l’intenzione del legislatore di riservare la tutela d’autore alla fascia più importate delle opere di design, cioè quelle che presentino un importante valenza estetica.<br /> 2.1.3 Tutela concorrenziale e marchio<br /> Per la forma il cui carattere individuale consiste in un vero e proprio carattere distintivo può parlarsi di cumulo tra registrazione come modello e tutela concorrenziale, nonché cumulo tra registrazione come modello e registrazione come marchio.<br /> Diversamente per la forma il cui carattere individuale non equivalga al carattere distintivo, la registrazione come modello costituisce unica possibile tutela.<br /> 2.2. Il “Font” inteso quale supporto fisico che consente di utilizzare il carattere tipografico<br /> Per quanto riguarda il font sembra potersi far richiamo alla tutela del software e, come altre forme di software, il font sarà soggetto a licenza che definisce i termini ed i modi dell’utilizzo. Il font consente, infatti, che il carattere possa essere utilizzato in diverse applicazioni e quindi sia compatibile, ad esempio, con siti web o dispositivi mobili.<br /> Riguardo ai fonts ed il loro utilizzo è utile consultare i seguenti indirizzi:<br /> http://www.adobe.com/type<br /> http://www.apple.com/downloads/macosx/imaging_3d/fontpilot.html<br /> http://www.bsa.org<br /> http://www.fonts.com<br /> http://www.fontwise.com<br /> http://www.itcfonts.com<br /> http://www.linotype.com<br /> http://www.microsoft.com/typography<br /> http://www.microsoft.com/typography/FontValidator.mspx<br /> http://www.monotypeimaging.com</p> <p>3. Il caso in esame – la risposta al quesito</p> <p>Il caso in esame dovrebbe pertanto essere valutato in concreto con riferimento all’individuazione delle caratteristiche del carattere tipografico. In particolare, se il “carattere tipografico” ha quei caratteri previsti dalla disciplina sopra indicata per poter accedere alla tutela. Per questo si potrebbe iniziare una prima indagine su alcuni siti internet al fine di identificare se è stato già utilizzato un simile carattere, ad esempio: www.identifont.com.<br /> Rimane invece tutelabile il font nei limiti di quanto previsto per il software, senza che occorra alcuna registrazione del carattere tipografico, e potrà essere applicata per l’utilizzo la licenza Creative Commons.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons">Creative Commons</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2009">Caso 2009</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore">diritto d&#039;autore</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div> Mon, 13 Feb 2012 22:17:15 +0000 Simone Aliprandi 156 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2009/02#comments Caso 2007/02 - Selezione dei contenuti di wikipedia e pubblicazione online degli stessi http://selili.polito.it/risultati/2007/02 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> X ha realizzato un software che, utilizzando in modo automatico la classificazione dei dati presenti nel database (DB) di wikipedia, effettua le seguenti operazioni:<br /> - download del dump del DB (archivio contenente la struttura ed i dati del DB) di itwiki da http://download.wikipedia.org;<br /> - eliminazione di alcuni contenuti su base automatica (tra i quali le voci marcate come "sospetta violazione di copyright" e "punto di vista non neutrale");<br /> - pubblicazione online.</p> <p>Quesito:<br /> Pubblicando online i dati estratti da wikipedia, si incorre in responsabilità o tale operazione ricade nei casi previsti dagli artt. 14-17 del D. Lgs. 70/03 che recepisce la Direttiva 2000/31/CE ?</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Contesto normativo (ristretto):<br /> - Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico", artt. 14-17.<br /> - Legge 8 febbraio 1948, n. 47 “Disposizioni sulla stampa”, art. 11.</p> <p>Soluzione al quesito:<br /> Le fattispecie di cui agli artt. 14 e 15 del D. Lgs. 70/03 non si applicano al caso di specie in quanto l'attività che verrebbe posta in essere da X non si potrebbe configurare né come “semplice trasporto” di informazioni o fornitura di servizi di accesso (art. 14) né come servizio di memorizzazione automatica, intermedia o temporanea delle informazioni presenti in Wikipedia (art. 15).<br /> Quanto all'art. 16 comma I del D. Lgs. 70/03, questo dispone:<br /> Art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting)<br /> 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:<br /> a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;<br /> b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.<br /> La norma va letta alla luce dell'art. 2 del D. Lgs. 70/03, che dispone:<br /> 1. Ai fini del presente decreto si intende per:<br /> a) "servizi della società dell'informazione": le attività economiche svolte in linea -on line-, nonché i servizi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;<br /> b) "prestatore": la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione;<br /> (omissis)<br /> d) "destinatario del servizio": il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni;<br /> (omissis).<br /> Come si evince dall'analisi del sito http://www.wikipedia.org, i contenuti di Wikipedia sono caricati dagli utenti/editori e Wikimedia Foundation si limita a mettere a disposizione di questi il sistema informatico che consente la memorizzazione delle informazioni (composto dal software MediaWiki e dai server che realizzano la memorizzazione delle informazioni stesse).<br /> Pare quindi ragionevole assumere che, anche se il titolo dell'art. 16 fa espresso riferimento al servizio di “hosting”, Wikimedia Foundation sia “prestatore” del servizio Wikipedia rispetto agli utenti/autori di questa, che ne sono “destinatari”.<br /> Si deve quindi valutare se X, mettendo a disposizione online il contenuto di Wikipedia, in nome e per conto proprio, possa giovarsi del regime di limitazione di responsabilità previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 70/03.<br /> E' doveroso evidenziare che una interpretazione senz'altro ragionevole dell'art. 16 del D. Lgs. 70/03 è quella per la quale l'esclusione di responsabilità prevista da questa norma si applichi al prestatore del servizio solo con riferimento alle informazioni fornite dagli utenti (o destinatari) del suo servizio e non anche dai destinatari di servizi forniti da terzi.<br /> Infatti, le norme di cui agli artt. 14-17 del D. Lgs. 70/03, in quanto stabiliscono dei limiti ai generali principi in materia di responsabilità, hanno carattere “eccezionale” e quindi, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi al codice civile, ne deve essere esclusa qualsiasi interpretazione estensiva.<br /> Restando negli stretti limiti imposti dall'art. 12 comma I delle preleggi al codice civile (interpretazione secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore), è prevalente la probabilità che in sede giudiziaria l'art. 16 del D. Lgs. 70/03 venga interpretato escludendone l'applicabilità al caso in cui X metta a disposizione online il contenuto di Wikipedia in nome e per conto proprio.<br /> Infatti, se anche l'art. 1 del D. Lgs. 70/03 indica la finalità del testo normativo nel “promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione”, la lettera della norma, nel coordinato disposto degli artt. 16 e 2, pare esprimere un collegamento letterale tra destinatario e prestatore di uno specifico servizio.<br /> L'unica ipotesi in cui l'attività di X potrebbe eventualmente essere ritenuta legittima, è quella in cui X si limiti a mettere a disposizione di Wikimedia Foundation i propri servizi, assumendo il ruolo di "prestatore di servizi della società dell'informazione" ai sensi del D. Lgs. n. 70/2003 nei confronti di Wikimedia Foundation. In tal caso X dovrebbe mettere a disposizione di Wikimedia Foundation lo spazio web (ed eventualmente una licenza d'uso del software necessario per svolgere l'attività di estrazione dei contenuti di Wikipedia) ma dovrebbe essere Wikimedia Foundation a decidere se ed in che modo procedere alla pubblicazione.<br /> X, insomma, dovrebbe limitarsi a fornire un servizio di "memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio" (che in questo caso sarebbe Wikimedia Foundation), senza essere "effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita", facendo in modo che "non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso".<br /> Tale ruolo di X dovrebbe essere adeguatamente identificato e concordato per iscritto in un apposito accordo da concludersi con Wikimedia Foundation: in tale accordo dovrebbero essere chiaramente indicate le attività di X, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. n. 70/2003, nonché le opportune esenzioni di responsabilità e la relativa manleva da parte di Wikimedia Foundation nel caso in cui i contenuti fossero lesivi di diritti di terzi.<br /> Ad ogni modo, perché si possa incontestabilmente configurare questa ipotesi, è necessario che il servizio online fornito da X sia erogato con modalità tali da escludere qualsiasi qualificazione dell'attività diversa da quella di servizio della società dell'informazione consistente nella "memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio".<br /> Se per esempio X pubblicasse i contenuti in un proprio dominio internet, o in un'area web visualizzabile sotto il proprio nome e/o marchio, non potrebbe escludersi che la sua attività possa essere qualificata come attività editoriale, implicante corresponsabilità di X.<br /> Al di fuori dell'ambito d'applicazione dell'art. 16 del D. Lgs. 70/03, ove nel materiale distribuito siano presenti contenuti lesivi del diritto di terzi (del diritto d'autore, d'immagine, della reputazione ecc.) X correrebbe il rischio di essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. e, ove la sua attività si configuri come attività di stampa, anche ai sensi dell'art. 11 della L. 47/48, che dispone:<br /> Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.<br /> Sulla possibilità d'estendere alla pubblicazione on line alcune norme della L. 47/48 si veda Trib. Salerno, 16/03/2001 in Dir. Autore, 2002, 174, nonché le numerose pronunce di registrazione di riviste online (per es. vedi ordinanze Trib. di Foggia n. 2/99, Trib. di Ragusa n. 3/98 e Trib. Roma n. 585/97).<br /> Concludendo,<br /> prudenza impone di evitare che X si renda fornitore di servizi di memorizzazione dei contenuti di Wikipedia, a meno che svolga tale funzione a favore di Wikimedia Foundation, senza far operare direttamente il software di estrazione dei contenuti dal DB di Wikipedia adottando l'accortezza di stipulare con Wikimedia Foundation un accordo che esplicitamente escluda qualsiasi ruolo attivo e responsabilità in capo ad X.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2007">Caso 2007</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons">Creative Commons</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/licenze/creative-commons/clausola-sharealike">clausola ShareAlike</a></div></div></div> Mon, 13 Feb 2012 22:03:58 +0000 Simone Aliprandi 155 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2007/02#comments Caso 2010/45 - Compatibilità tra licenza CCO per un database e licenze dei software che esso utilizza http://selili.polito.it/risultati/2010/45 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">21/12/2010</span> to <span class="date-display-end">17/02/2011</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">28 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> Il richiedente è lo sviluppatore di un software per il monitoraggio della qualità dell’accesso a Internet e della neutralità della rete (progetto Neubot). Per una delle funzionalità del programma ( la trasformazione dell’IP dell’utente in due dati ovvero la località geografica in cui esso si trova e l’identificativo del service provider che utilizza) si serve di una libreria rilasciata con licenza GNU-GPL. Tale libreria richiede il download e l’installazione di due database gratuiti (il primo per mappare l’indirizzo IP su una località geografica, il secondo per mappare l'indirizzo IP sul service provider). Tali database sono raggiungibili tramite la sezione open source/free del sito e apparentemente non richiedono la sottoscrizione di alcuna licenza.</p> <p>Quesito:<br /> la licenza utilizzata per i database e per la libreria dallo sviluppatore di tali tools è compatibile con l’adozione di una licenza CCO Universal? In caso di compatibilità, sarebbe possibile inserire un disclaimer nel file XML contenente i risultati anonimizzati e raccolti dal software del seguente tenore: “This database is available under CC0 1.0 Universal license. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission. At your option, you might want to retain the following notice: This database contains the results collected by the Neubot project (http://www.neubot.org/), an initiative of the NEXA Center for Internet &amp; Society at Politecnico di Torino, Italy (http://nexa.polito.it/)”?</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Viene suggerito di contattare direttamente lo sviluppatore dei due database utilizzati dal software per richiedere delucidazioni in merito alla loro licenza. L’assenza di licenza infatti implica che per tali database il modello di default è quello di “tutti i diritti riservati”. Dopo aver contattato lo sviluppatore delle librerie e dei due database utilizzati dal software del richiedente, è emerso che per i database vengono utilizzate specifiche licenze (tipo Open Database License). In lista viene fatto notare che sarebbe necessaria una riflessione circa la compatibilità della licenza CC0 Universal con la Open Database License.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/licenze-specifiche-dati">licenze specifiche per dati</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Sun, 12 Feb 2012 10:55:03 +0000 Simone Aliprandi 151 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/45#comments Caso 2010/44 - Licenze CC e diritto d’autore: opere audiovisive create nell’ambito di un progetto culturale http://selili.polito.it/risultati/2010/44 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">03/11/2010</span> to <span class="date-display-end">05/11/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">3 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> Il richiedente è una fondazione che ha a disposizione una notevole quantità di dati che sono emersi grazie ad un progetto di ricerca sul lavoro di Nuto Revelli. A seguito della raccolta di numerosi materiali, sono stati realizzati un film ed una serie di documentari audiovisivi che descrivono la storia del Cuneese e dei suoi abitanti negli ultimi 100 anni. I richiedenti vogliono creare un sito web in cui pubblicare alcuni dei materiali raccolti affinché tali opere siano consultabili per scopi didattici e di ricerca. In particolare vogliono pubblicare tre tipi di documenti ovvero i frammenti delle interviste originali dello scrittore, sottotitolate ed animate graficamente; le interviste e le immagini dei paesaggi realizzate dai richiedenti, i trailer del film.</p> <p>Quesito:<br /> Viene richiesto quale delle licenze Creative Commons sia possibile adottare in relazione a tali diverse tipologie di opere, chiarendo che per tutte e tre le tipologie si vuole escludere la possibilità dello sfruttamento commerciale. Vengono inoltre fatte presenti una serie di esigenze particolari che caratterizzano alcune delle opere per le quali è prevista la consultazione sul sito web. I figli dello scrittore hanno richiesto l’adozione di una licenza Attribution-NonCommercial-NonDerativeWorks (CC-BY-NC-ND) per i frammenti delle interviste originali, mentre per i trailer è necessario chiedere l’autorizzazione al produttore in quanto opere protette secondo il tradizionale modello di copyright “all rights reserved”.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Non viene reso un parere come Selili in quanto le tempistiche brevi non permettono di fornire il servizio di consulenza, tuttavia viene fatto notare che non vi sono particolari questioni giuridiche, essendo solo necessario chiarire il funzionamento delle licenze CC.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons">Creative Commons</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore">diritto d&#039;autore</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Sun, 12 Feb 2012 10:52:14 +0000 Simone Aliprandi 150 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/44#comments Caso 2010/43 - Pubblicazione con licenza CC di un’opera letteraria di raccolta di contributi licenziati in CC http://selili.polito.it/risultati/2010/43 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">gestore sito web</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">12/10/2010</span> to <span class="date-display-end">20/10/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">9 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> Il richiedente è una community aperta e gli autori delle opere pubblicate sul sito sono identificabili solo con nickname o indirizzo IP, presenti nella cronologia di ogni pagina. Un editore ha proposto alla community di pubblicare un libro cartaceo sotto licenza CC, curato da tre o quattro persone. Per soddisfare il requisito della clausola Attribuzione (BY), viene ipotizzata la possibilità di inserire al fondo del libro un riferimento alla cronologia dell’articolo pubblicato online, con la corrispondente voce presente sul sito web. </p> <p>Quesito:<br /> Viene chiesto se la modalità ipotizzata per la citazione degli autori sia conforme alla clausola BY, quali soggetti dovranno sottoscrivere il contratto editoriale e se chi firmerà l’accordo sarà responsabile del contenuto del libro, potendo essere il destinatario di eventuali querele per diffamazione.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>In lista si ritiene che l’indicazione della cronologia e dunque di tutto coloro che hanno contribuito all’opera sia sufficiente a soddisfare i requisiti della clausola BY.<br /> Quanto al soggetto legittimato a sottoscrivere l’accordo con l’editore, supponendo che tutti i contenuti del sito siano licenziati in Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA), vengono prese in esame due ipotesi.<br /> Qualora l’opera cartacea sia classificabile come semplice opera derivata dagli articoli pubblicati dalla community, non sarà necessario redigere un contratto, ma il libro dovrà essere pubblicato in CC-BY-SA per rispettare la licenza CC applicata ai contenuti presenti sul sito. In tale ipotesi un’eventuale contratto tra la casa editrice ed i curatori dell’opera cartacea servirebbe esclusivamente a regolare il rapporto tra questi soggetti.<br /> Qualora invece l’opera cartacea sia classificabile come autonoma opera collettiva, frutto della selezione e dell’adattamento dei contenuti fatto dai curatori, sarà necessaria la stipulazione di un contratto a se stante, a cui non sarà però necessario applicare una licenza CC in quanto opera non derivata.<br /> Sotto il profilo della responsabilità, viene fatto notare che le regole in materia non sono toccate dalla scelta delle licenze da applicare all’opera dell’ingegno e che presumibilmente i soggetti che compariranno quali curatori del volume si assumeranno le relative responsabilità, soprattutto per i contenuti che altri (anonimi o anonimizzati) hanno creato.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons">Creative Commons</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Sun, 12 Feb 2012 10:50:04 +0000 Simone Aliprandi 149 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/43#comments Caso 2010/42 - Licenze CC: applicabilità in Facebook http://selili.polito.it/risultati/2010/42 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">redazione di rivista cartacea a tiratura nazionale</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">09/10/2010</span> to <span class="date-display-end">20/10/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">12 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> La richiedente vuole applicare una licenza Creative Commons ad una pagina di Facebook: una volta selezionata la licenza da un apposito modulo, viene pubblicato un messaggio di status sulla bacheca, ma non compare il logo della licenza adottata, né il link al commons deed.</p> <p>Quesito:<br /> come si può applicare una licenza CC su Facebook?</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Sul social network Facebook è presente un’applicazione che permette l’adozione di licenze Creative Commons per l’intero profilo ed il suo funzionamento è spiegato nell’articolo pubblicato all’url http://www.readwriteweb.com/archives/creative_commons_releases_facebook_app.php. Tale applicazione non permette però l’applicazione delle licenze a singoli contenuti o a singole pagine. In lista, quale possibile spiegazione di tale limitazione, viene preso in considerazione il fatto che le licenze CC sono paradossalmente più restrittive della licenza prevista dalle condizioni generali di utilizzo del social network dove sono infatti presenti specifiche clausole che disciplinano la pubblicazione dei contenuti (http://it-it.facebook.com/terms.php?ref=pf). In particolare il punto 2.1 delle condizioni generali stabilisce che l’utente concede a Facebook una licenza valida in tutto il mondo, non esclusiva, trasferibile e libera da royalty, consentendo qualunque utilizzo dei contenuti pubblicati sul proprio profilo. Inoltre viene specificato che la licenza attribuita al social network termina nel momento in cui l’utente elimina i contenuti presenti nel suo account, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi non li abbiano eliminati. Inoltre, in base al punto 2.4 delle condizioni di utilizzo, qualora l’utente pubblichi un contenuto rendendolo accessibile a tutti, e quindi anche alle persone non iscritte al social network, consente l’utilizzo di tali informazioni da parte di chiunque. Nonostante il carattere più restrittivo delle licenze CC rispetto alla licenza prevista dalle condizioni generali di Facebook, viene però messo in evidenza il fatto che entrambe sono licenze non esclusive e pertanto potrebbero coesistere: da una parte l’utente accorderebbe a Facebook la licenza secondo i termini previsti dalle condizioni di utilizzo del social network, dall’altra potrebbe adottare una licenza CC per regolare gli utilizzi dei contenuti da lui pubblicati sul proprio profilo da parte degli altri utenti. Per raggiungere tale risultato sarebbe però necessario che il social network implementasse un’applicazione che permetta l’adozione delle licenza CC per i singoli contenuti.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons">Creative Commons</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Sun, 12 Feb 2012 10:47:29 +0000 Simone Aliprandi 148 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/42#comments Caso 2010/40 - Clausola NC: video caricati su Youtube http://selili.polito.it/risultati/2010/40 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">31/05/2010</span> to <span class="date-display-end">10/06/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">11 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> Il richiedente è un poeta ed artista visivo che realizza video che carica su Youtube senza alcuna finalità commerciale.</p> <p>Quesito:<br /> Viene richiesto come occorra agire per tutelare i diritti del network.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>In lista viene discussa l’utilizzabilità su Youtube di musiche con licenza Creative Commons che riporti la limitazione Non commerciale. Si ritiene che l’utilizzazione di un servizio commerciale quale Youtube per distribuire l'opera non sia di per sé sufficiente a far configurare l’uso come commerciale. Si tratta tuttavia di un’interpretazione incerta in quanto non vi è giurisprudenza sul punto e viene presa in considerazione la possibilità che un autore che abbia rilasciato la musica con licenza riportante la limitazione Non-Commercial possa sostenere il contrario.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons/clausola-non-commerciale">clausola Non commerciale</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Sun, 12 Feb 2012 10:40:23 +0000 Simone Aliprandi 146 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/40#comments Caso 2010/36 - Clausola NC: web radio http://selili.polito.it/risultati/2010/36 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">29/04/2010</span> to <span class="date-display-end">04/05/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">6 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> Il richiedente vuole avviare una web radio amatoriale all’interno della quale non vi sarà alcuna pubblicità, ma al fine di trasmettere gratuitamente utilizzerà delle piattaforme commerciali che ospiteranno degli annunci pubblicitari, da cui però egli non riceverà alcun introito.</p> <p>Quesito:<br /> Viene chiesto se la web Radio potrà utilizzare qualsiasi tipo di musica licenziata con CC o se in ragione dell’utilizzo dei servizi di hosting gratuito dovrà limitarsi alle licenze che non contengano la limitazione Non Commercial.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>L’utilizzo di una piattaforma commerciale per usufruire di un servizio di hosting gratuito, senza ricevere alcun introito dalle pubblicità ivi ospitate, costituisce una zona grigia nella quale non è facile individuare esattamente il concetto di commercialità, per cui per prudenza occorrerebbe astenersi da comportamenti potenzialmente rischiosi, evitando quindi di utilizzare musica con licenza Creative Commons che riporti la clausola Non commerciale. Tuttavia a rigor di logica viene ritenuto che in una tale situazione l’uso dei brani dovrebbe essere considerato come non commerciale. A supporto di una tale interpretazione vi è anche la considerazione che le licenze Creative Commons escludono dagli usi commerciali i sistemi peer to peer quando allo scambio delle opere non sia associato alcun pagamento. In tale situazione l’assenza del compenso e del vantaggio sembrano riguardare l'utilizzatore dell'opera ovvero chi la carica sul canale peer to peer, e non la piattaforma su cui l'opera viene caricata e che in molti casi può essere commerciale.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons/clausola-non-commerciale">clausola Non commerciale</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Sat, 11 Feb 2012 22:49:57 +0000 Simone Aliprandi 142 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/36#comments Caso 2010/35 - Clausola NC: colonna sonora per spot elettorale http://selili.polito.it/risultati/2010/35 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">20/04/2010</span> to <span class="date-display-end">21/04/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">2 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> Il richiedente, soggetto professionale, sta realizzando uno spot per una campagna elettorale e vuole inserire come musica di sottofondo delle canzoni che ha scaricato da Jamendo, sito di musica Creative Commons.</p> <p>Quesito:<br /> Viene richiesto se l’uso che vuole fare delle musiche sia commerciale o meno.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Viene affermato che l’utilizzo di un brano in uno spot elettorale è paragonabile in via analogica all’uso di un’opera in uno spot pubblicitario che è considerato avere carattere commerciale. Si potrebbe arrivare ad una diversa conclusione per gli spot elettorali se il video fosse semplicemente pubblicato nella pagina web del politico. Occorre però notare che il richiedente è un professionista che utilizza i brani per realizzare il video di un suo cliente e dunque il caso di specie non può ricadere nell’ipotesi testé delineata, dovendosi concludere per il carattere commerciale dell’uso. Il richiedente dovrà quindi limitarsi ad utilizzare brani con licenze CC che non riportino la limitazione Non-Commercial.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons/clausola-non-commerciale">clausola Non commerciale</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Sat, 11 Feb 2012 22:45:07 +0000 Simone Aliprandi 141 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/35#comments Caso 2010/34 - Licenze FLOSS: divieto di usi commerciali del software http://selili.polito.it/risultati/2010/34 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> Il richiedente che ha sviluppato un software1 che da anni viene rilasciato senza licenza, è ora intenzionato ad adottarne una. Dopo un iniziale propensione per la GNU GPL ha scartato tale opzione perché l’adozione di tale licenza consentirebbe l'uso commerciale, cosa che vorrebbe evitare. </p> <p>Quesito:<br /> Viene chiesto se sia possibile optare per una licenza semilibera, che garantisca le 4 libertà open source, ma escluda gli usi commerciali del software ovvero se sia utilizzabile una licenza Creative Commons.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>In lista si propongono tecniche giuridiche come il dual licensing ed i connessi modelli di business (ad esempio il versioning) in risposta all’esigenza del richiedente. Viene però evidenziato che, prevedendo restrizioni agli usi commerciali, il richiedente non garantirà le quattro libertà dei software liberi poiché proprio la prima di esse (libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo) sarebbe esclusa. Sia i requisiti posti dalla Free Software Foundation, sia l’Open Source Definition escludono infatti espressamente, rispettivamente alla libertà 0 e al punto 1, la possibilità di prevedere simili restrizioni e per tale motivo il software c.d. semilibero è una tipologia che in realtà va categorizzata come non libera.<br /> Quanto alle licenze Creative Commons, il loro utilizzo, pur possibile, viene sconsigliato poiché esse non sono pensate espressamente per il software e non disciplinano aspetti di primaria importanza come l’accesso libero al codice sorgente.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/licenze-floss/licenze-copyleft-forte/licenza-gpl">licenza GPL</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/licenze/creative-commons/clausola-non-commerciale">clausola Non commerciale</a></div><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/licenze-floss">licenze FLOSS</a></div></div></div> Sat, 11 Feb 2012 15:01:21 +0000 Simone Aliprandi 140 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/34#comments Caso 2010/33 - Licenza CC BY-NC-SA: concessione di diritti aggiuntivi rispetto a quelli standard http://selili.polito.it/risultati/2010/33 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">11/05/2010</span> to <span class="date-display-end">13/05/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">3 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> Il richiedente ha creato in ambito universitario una raccolta1 che è stata licenziata con Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA -2.5 it). L’autore della raccolta è stato contattato da un motore di ricerca che ha avanzato la richiesta di utilizzare tale risorsa per fini commerciali, in particolare a scopi di “machine learning”.</p> <p>Quesito:<br /> Viene richiesto se sia possibile consentire ad un soggetto terzo un uso commerciale dell’opera licenziata con clausola Non commerciale e se vi sia un modello precompilato che permetta di farlo.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>La concessione di diritti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla licenza CC BY-NC-SA può avvenire seguendo diverse strade, giuridicamente assimilabili: è possibile accordare una licenza ad hoc al motore di ricerca operando il dual licensing ovvero utilizzare lo strumento appositamente predisposto dalle licenze Creative Commons. Questo strumento è costituito dal CC + (http://wiki.creativecommons.org/CCPlus), il quale non rappresenta una nuova licenza, ma bensì un protocollo che permette di accordare permessi aggiuntivi a quelli previsti dalla licenza CC standard.<br /> Il richiedente contatta nuovamente Selili in un secondo momento quando il motore di ricerca gli invia una bozza di waiver che prevede il consenso all’utilizzo commerciale dell’opera e la rinuncia all’attribuzione di paternità in quanto tecnicamente non realizzabile. Soprattutto quest’ultimo punto preoccupa il richiedente ed in lista ci si interroga su quali alternative sarebbero ipotizzabili rispetto all'attribuzione tradizionale: viene proposto a titolo esemplificativo l’inserimento nel waiver di una specifica clausola che preveda adds/links verso il sito della raccolta.<br /> Vi sono inoltre altre questioni non sollevate direttamente dal richiedente, ma che vengono individuate in lista. Innanzitutto, rispetto al waiver, viene fatto notare che non è disciplinata la clausola Condivi allo stesso modo (SA) perché probabilmente il motore di ricerca non ritiene di creare opere derivate, ma in lista viene osservato che l’utilizzazione a fine di machine learning presumibilmente genera un database che potrebbe essere considerato tale. Viene poi posto il problema di chi possa rilasciare la licenza in quanto detentore dei diritti e, trattandosi di progetto sviluppato in ambito universitario, si ritiene opportuno che essa venga concessa dal direttore del gruppo di ricerca, con eventualmente l'autorizzazione dei membri del gruppo. Inoltre ci si chiede se l’utilizzo della risorsa per “addestrare” dei computer, senza riproduzione e distribuzione dell’opera, possa essere considerato un uso commerciale, ma tale questione non viene poi approfondita in ragione del fatto che è il motore di ricerca stesso ad aver contattato il richiedente. Infine viene sollevato il problema della legittimità dell’opera creata in quanto le "frasi arricchite con varie annotazioni linguistiche" del TUT sono state raccolte da varie fonti, alcune delle quali protette da diritto d'autore, ma tale questione non viene analizzata a fondo in quanto già affrontata in altra sede.<br /> Viene ventilata l’ipotesi di una consulenza di secondo livello, in alternativa alla possibile consulenza dell’ufficio legale dell’Università.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons/clausola-non-commerciale">clausola Non commerciale</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/licenze/creative-commons/clausola-sharealike">clausola ShareAlike</a></div><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons/clausola-attribuzione">clausola Attribuzione</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Sat, 11 Feb 2012 14:57:36 +0000 Simone Aliprandi 139 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/33#comments Caso 2010/31 - Licenze libere: dati contenuti in un database http://selili.polito.it/risultati/2010/32 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">01/04/2010</span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">1 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> Il richiedente ha sviluppato una banca dati per la tesi di laurea che contiene informazioni fattuali estratte da pubblicazioni edite, con la citazione delle fonti bibliografiche. Egli ha licenziato con GNU GPL v3 il codice sorgente dell’applicazione che costituisce il database, mentre vorrebbe licenziare i dati ivi contenuti con una licenza che tenga conto della sua intenzione di renderli disponibili sotto forma di Linked Open Data, permettendo la ricombinazione illimitata delle informazioni e l'integrazione con altre banche dati.</p> <p>Quesito:<br /> Viene chiesto se l'estrazione di singole informazioni da pubblicazioni edite sia legittima e quale licenza si addica maggiormente alle esigenze del richiedente.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Sotto il profilo dell’estrazione delle informazioni, se la fonte utilizzata è costituita da pubblicazioni non vi sono problemi se il richiedente ha operato nel rispetto del diritto di citazione garantito dall’articolo 70 della legge 633/41. Qualora sia stato utilizzato un database, per non violare il diritto sui generis riconosciuto al costitutore della banca dati dall’articolo 102 bis della legge 633/41 ai commi 3 e 9, è necessario che il richiedente non abbia estratto parti sostanziali della banca dati o che, comunque, non abbia proceduto ad estrazioni di parti non sostanziali in maniera ripetuta e sistematica.<br /> Sotto il profilo della licenza da adottare, viene proposta l’open database license (http://www.opendatacommons.org/licenses/odbl/) di cui vengono anche segnalate le criticità rinviando a http://sciencecommons.org/resources/readingroom/comments-on-odbl/. Tuttavia viene fatto notare che il modo migliore per permettere la ricombinazione e l’integrazione della banca dati con altri database è quello di rilasciare l’opera in pubblico dominio con Creative Commons Zero (CCO) attraverso il quale si rinuncia al diritto d’autore e ai diritti connessi sull’opera, compreso quello sui generis sulle banche dati (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode).<br /> Viene infine fatto notare che occorre anche valutare se vi possa essere una protezione di diritto d'autore sulla struttura della banca dati, diversa ed autonoma dal diritto sui generis sul database e da quello sul software che lo gestisce. A tal proposito occorre ricordare che la protezione dei database attraverso il diritto d’autore, che ha ad oggetto la modalità di selezione e presentazione dei dati e non i dati in sé, viene subordinata dal legislatore al carattere creativo della raccolta che, per la scelta o la disposizione del materiale, deve costituire una creazione dell'ingegno propria del suo autore (art.1 comma 2 della legge 633/1941).</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/licenze-floss/licenze-copyleft-forte/licenza-gpl">licenza GPL</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/licenze/licenze-specifiche-dati">licenze specifiche per dati</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Sat, 11 Feb 2012 14:53:14 +0000 Simone Aliprandi 138 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/32#comments Caso 2010/31 - Modello di modulo di autorizzazione: utilizzo di opere create dagli studenti http://selili.polito.it/risultati/2010/31 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato (insegnante scuola primaria)</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">31/03/2010</span> to <span class="date-display-end">06/04/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">7 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> La richiedente è un’insegnante di scuola primaria che vuole partecipare ad un concorso scolastico con una presentazione power point in cui vengono raccolti i disegni degli alunni. Il regolamento del concorso richiede all’atto dell’iscrizione l’adozione di una licenza Creative Commons per tali contenuti.</p> <p>Quesito:<br /> Viene chiesta la predisposizione di un modulo da adottare per la partecipazione degli allievi al concorso scolastico.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>In ambito scolastico è possibile adottare il seguente modulo, che tiene in considerazione anche l’eventualità che gli studenti siano di minor età.</p> <p>=============================================================</p> <p>Il sottoscritto_________________, nato a________________, il ____________, residente in _____________, via ________________<br /> (per il caso di minori di 16 anni) esercente la potestà, in quanto [padre/madre/tutore ecc.]_______________, sul minore ________________, nato a _________________, residente in __________, via _______________<br /> Dichiara<br /> di autorizzare ____________________ a comunicare al pubblico e a diffondere con ogni mezzo (anche tramite la rete Internet) l'opera multimediale ____________________, nella quale è contenuto un contributo [descrivere il genere]__________________________ creato da me [(per i minori di 16 anni)da mio/a figlio/a], secondo i termini della licenza Creative Commons BY-SA reperibile alla url ________________________________.<br /> Data____________ Firma_______________________</p> <p>=============================================================</p> <p>Nota: la richiedente ha successivamente comunicato che il concorso a cui la scuola intendeva partecipare prevedeva nella scheda di iscrizione un’apposita sezione relativa alle licenze ed era sufficiente compilare la medesima. Inoltre ha segnalato che in numerose scuole è prassi comune ad inizio anno far sottoscrivere ai genitori un’autorizzazione per l’utilizzo degli elaborati prodotti dagli studenti per partecipare a mostre e concorsi.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons">Creative Commons</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore">diritto d&#039;autore</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Sat, 11 Feb 2012 14:45:41 +0000 Simone Aliprandi 137 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/31#comments Caso 2010/28 - Diritti su opere cinematografiche e doppiaggi http://selili.polito.it/risultati/2010/28 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">07/02/2010</span> to <span class="date-display-end">09/02/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">3 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> Il richiedente vuole mettere a disposizione in streaming film stranieri in lingua italiana licenziati in CC o il cui diritto d’autore è scaduto, ma li riesce a reperire solo in lingua originale. </p> <p>Quesito:<br /> Viene chiesto dove e se sia possibile reperire legalmente le tracce audio italiane.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Una possibile strada è verificare chi ha distribuito il film in Italia e quindi contattare tale soggetto per prendere accordi. È utile ricordare che la durata del diritto d’autore sull’opera cinematografica è di 70 anni dopo la morte dell'ultimo degli autori (art. 32 legge 633/1941), mentre quella dei diritti connessi del produttore è di 50 anni decorrenti dalla fissazione dell’opera (art. 78 ter c 2 legge 633/1941). Occorre inoltre avere presente che l’adattamento in italiano del dialogo è opera dell’ingegno in quanto costituisce un’elaborazione di carattere creativo dell’opera originale (Trib. Roma, 6 febbraio 1993, in Dir. aut., 1993, 491). Sarà quindi necessario verificare che anche i diritti d’autore sulla traccia audio italiana siano scaduti in quanto è possibile che il doppiaggio sia stato realizzato vari anni dopo il film.<br /> Viene manifestato il dubbio che il quesito esuli dall’attività di consulenza di Selili. Viene peraltro evidenziato un ipotizzabile aspetto pertinente, non sollevato però dal richiedente, rispetto ad eventuali digitalizzazioni e/o "restauri" dei film che vengano poi rimessi a disposizione: verrebbero ad esistere dei diritti e se la risposta è positiva di che genere? Sarebbe possibile gestirli tramite licenze quali le CC?</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons">Creative Commons</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore">diritto d&#039;autore</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/pubblico-dominio">pubblico dominio</a></div><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Sat, 11 Feb 2012 12:13:35 +0000 Simone Aliprandi 134 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/28#comments Caso 2010/27 - Licenze FLOSS: restrizione geografica per software che utilizza metodologie brevettate http://selili.polito.it/risultati/2010/27 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato (ricercatore universitario)</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">10/02/2010</span> to <span class="date-display-end">04/03/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">23 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> Il richiedente, un ricercatore universitario, ha realizzato un software ed intende rilasciarlo sotto licenza GNU GPL. Alcune delle metodologie utilizzate dal software sono coperte da brevetto ed il patent holder, interpellato circa la possibilità di consentire il libero download del software, ha negato l'autorizzazione. A seguito di ricerche sulla scadenza dei brevetti nei diversi Stati, lo sviluppatore è intenzionato a distribuire il software con licenza GPLv2 con restrizione geografica, prevista dalla clausola 8 della licenza medesima, per escludere i Paesi in cui il brevetto è ancora valido. Inoltre vorrebbe inserire una clausola che preveda l’adozione della licenza GPLv3 e la rimozione della restrizione territoriale allo scadere del brevetto. Quanto alla distribuzione, ipotizza di rendere il software disponibile a tutti gli utenti per il download da un sito web con server negli USA, includendo però un disclaimer che evidenzi la limitata validità territoriale della licenza. Il richiedente, infine, è intenzionato a distribuire il solo codice sorgente per ridurre i rischi legali connessi alla violazione del brevetto.<br /> A seguito della consulenza di secondo livello predisposta da Selili, egli decide di adottare una licenza ad hoc più vincolante, utilizzando pur sempre una clausola di restrizione geografica per superare il problema dei brevetti ancora in vigore in alcuni Stati. Per dimostrare che l’impossibilità di una distribuzione maggiormente aperta non dipende dalla sua volontà, il richiedente sarebbe intenzionato a pubblicare la corrispondenza intercorsa con il patent holder. Per quanto riguarda la distribuzione, per limitare ulteriormente i rischi legali è stato deciso di collocare il sito web su un server USA e di consentire il download ai soli utenti che si siano registrati ed abbiano firmato ed accettato la licenza.</p> <p>Quesito:<br /> Prima della consulenza di secondo livello: il richiedente pone in chiave dubitativa la maggior parte delle sue affermazioni, in particolare avanzando dubbi sullo status dei brevetti negli USA (che vengono indicati ALIVE sul sito del patent holder quantunque al richiedente essi risultino essere scaduti), sulle modalità di distribuzione e sulla messa a disposizione del solo codice sorgente.<br /> Dopo la consulenza di secondo livello: il richiedente richiede un parere sulla licenza redatta ad hoc, nonché sull’intenzione di pubblicare le mail intercorse con il titolare del brevetto. Continua inoltre ad avere dubbi sullo status dei brevetti USA.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>In lista vengono confermate la maggior parte delle affermazioni dubitative fatte prima della consulenza di secondo grado, pur riconoscendo la necessità di un parere legale esperto. In particolare questo è imprescindibile per la verifica dello status del brevetto ed è necessario anche rispetto al sistema di distribuzione e alla messa a disposizione del solo codice sorgente, che pur vengono ritenuti essere utili al fine di ridurre i rischi legali.<br /> Rispetto invece ai quesiti posti dopo la consulenza, viene affermato che la licenza redatta ad hoc difficilmente è configurabile come FLOSS. In particolare nel contenuto della stessa vi sono forti limitazioni all’uso commerciale del software e alla facoltà di ridistribuire lo stesso o versioni modificate che difficilmente si conciliano con i requisiti delle licenze libere. Viene infine sconsigliata la pubblicazione della corrispondenza intercorsa con il titolare dei brevetti, anche qualora fosse resa disponibile in forma anonima.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/licenze-floss/licenze-copyleft-forte/licenza-gpl">licenza GPL</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/licenze/licenze-floss">licenze FLOSS</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Sat, 11 Feb 2012 10:57:11 +0000 Simone Aliprandi 133 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/27#comments Caso 2010/26 - Licenze CC su riviste periodiche http://selili.polito.it/risultati/2010/26 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">redazione di rivista cartacea a tiratura nazionale</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">07/01/2010</span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">1 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> La richiedente è una rivista periodica il cui business è rappresentato dalla vendita di copie cartacee in edicola, dall’aumento dei nuovi abbonati e del traffico sul sito web. La rivista è composta sia da articoli scritti dalla redazione, sia da contributi tradotti da altre riviste ovvero di altre redazioni estere. Il direttore della rivista segnala la volontà di proporre all’editore l’adozione delle licenze Creative Commons.</p> <p>Quesito:<br /> Riflessioni utili a formulare la proposta all’editore.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>L’iniziativa, già discussa nella lista dei fellows NEXA, viene accolta con favore, evidenziando però il problema di applicazione delle licenze Creative Commons agli articoli non scritti dalla redazione. Vengono segnalate le analogie del progetto con quello intrapreso dalla rivista Internazionale che ha adottato la licenza Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 (CC-BY-NC-SA 3.0). Su ogni numero cartaceo di Internazionale è presente un license statement in cui viene evidenziata l’applicazione della licenza Creative Commons ai soli articoli scritti dalla redazione.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons">Creative Commons</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore">diritto d&#039;autore</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Sat, 11 Feb 2012 10:52:48 +0000 Simone Aliprandi 132 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/26#comments Caso 2010/25 - Modello di contratto: servizi connessi a software libero http://selili.polito.it/risultati/2010/25 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">studio professionale associato</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">04/01/2010</span> to <span class="date-display-end">05/01/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">2 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto: Il richiedente è uno studio di progettazione, sviluppo e manutenzione di software libero e di consulenza informatica.<br /> Quesito: Viene richiesta la predisposizione di un modello contrattuale per i servizi connessi a software libero. In particolare viene chiesto un parere circa la validità delle clausole contrattuali che limitino la responsabilità in modo proporzionale al costo del servizio ovvero che pongano norme di Service Level Agreement tenendo conto dell’offerta di servizi basati su pacchetti di software libero non forniti di alcuna garanzia.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Si ipotizza una consulenza di secondo livello (da non pubblicare), previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per accedere ai servizi di consulenza gratuita di Selili in capo al richiedente.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/licenze-floss">licenze FLOSS</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Sat, 11 Feb 2012 10:45:41 +0000 Simone Aliprandi 131 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/25#comments Caso 2010/23 - Richiesta di chiarimenti: sviluppo e distribuzione di software non open source che linka a software con licenze GNU-GPL http://selili.polito.it/risultati/2010/23 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">20/12/2010</span> to <span class="date-display-end">29/12/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">10 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> Il richiedente sta sviluppando un programma non open source che utilizza software e librerie open source e pone una serie di domande specifiche.</p> <p>Quesito:<br /> 1) È possibile distribuire un file zip (ad esempio un cd live o un firmware) con dentro un sistema basato su Linux contenente del software non open source? Se ciò non è possibile, sarebbe lecito chiedere esplicitamente all'utente di fare il download del software open source?<br /> 2) È possibile linkare un software a delle librerie open source, ma non distribuire il codice del programma che si è sviluppato? In caso di risposta positiva con quali licenze delle librerie e con quali tipologie di link (statici o dinamici) ciò è possibile?</p> <p>Questioni di diritto emergenti:<br /> Rapporto tra licenza di software e librerie open source e software non open source.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>1) La risposta al quesito dipende da che cosa è contenuto nel file zip e dalle relazioni e dai vincoli che legano i vari software. In linea generale sarebbe possibile la distribuzione dei software con un cd live, ma occorrerebbe valutare in dettaglio il caso di specie. La distribuzione del software non open source insieme ad un form in cui si chiede il download del software libero all’utente è possibile qualora si sia il detentore dei diritti, ma in tal caso si potrà anche optare per la distribuzione del file zip.<br /> 2) In via generale si può affermare che il link sarà possibile per le licenze non-copyleft e per quelle weak copyleft (come ad esempio la licenza LGPL), mentre è da escludersi per quelle copyleft. Quanto alla tipologia del link, generalmente qualora esso sia statico si ritiene che si sia in presenza di un’opera derivata, mentre se è dinamico l’opera viene considerata indipendente, ma tali conclusioni dipendono da diverse caratteristiche tecniche (tipo di linguaggio, programma, data structures, calls, links, plug-ins, etc). In questi casi è importante comprendere la distinzione concettuale fra<br /> - integrazione di un software con un altro (quindi derivazione di un'opera da una precedente);<br /> - interazione fra software separati (quindi fra opere dell'ingegno distinte e ontologicamente autonome);<br /> - mera aggregazione sullo stesso supporto.<br /> A tale proposito viene fatto notare, richiamando il contenuto della pagina web http://softwarelibero.it/ricerca/licenze.shtml, che l'obbligo di ridistribuire l'opera con licenza GNU-GPL (c.d. viralità della licenza GNU-GPL) è previsto per il caso di programma derivato da un software copyleft. Vi sono invece una serie di utilizzi del software GPL che sono permessi senza vincoli di licenza, quali ad esempio la chiamata del programma GPL da parte di altri programmi, l'uso del programma GPL come parte di un gruppo di software, le mere aggregazione di programmi su un unico media.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/licenze-floss/licenze-copyleft-forte/licenza-gpl">licenza GPL</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/licenze/licenze-floss">licenze FLOSS</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Thu, 09 Feb 2012 14:06:35 +0000 Simone Aliprandi 129 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/23#comments Caso 2010/22 - Licenze CC e titolarità dei diritti sull’opera: associazioni http://selili.polito.it/risultati/2010/22 <div class="field field-name-field-richiedente field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Tipo di richiedente:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">privato</div></div></div><div class="field field-name-field-periodo field-type-date field-label-above"><div class="field-label">Periodo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-range"><span class="date-display-start">13/12/2010</span> to <span class="date-display-end">22/12/2010</span></span></div></div></div><div class="field field-name-field-temporisp field-type-number-integer field-label-above"><div class="field-label">Tempo di risposta:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">9 giorni</div></div></div><div class="field field-name-field-questioni field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Questioni:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Fatto:<br /> Il richiedente sottopone una serie di domande relative alla titolarità dei diritti e all'applicazione della licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA) ad opere realizzate nell’ambito di enti di tipo associativo. In particolare egli profila due scenari:<br /> - scenario 1: l’opera viene creata autonomamente dal associato.<br /> - scenario 2: l’opera viene create dagli associati in nome dell’associazione.</p> <p>Quesito:<br /> - scenario 1<br /> a) con l'adozione di una licenza Creative Commons è possibile escludere la concessione dei diritti ivi previsti in capo agli utenti rispetto a soggetti determinati, come ad esempio l’associazione?<br /> b) è possibile modificare la licenza CC a seguito della sua adozione per passare a modelli di licenza più restrittivi e pretendere la rimozione del materiale pubblicato su un sito web nel rispetto dei termini di licenza?</p> <p>- scenario 2<br /> a) l’opera può essere considerata quale creazione dell’associazione in quanto ente e non dei singoli associati che hanno contribuito alla sua realizzazione? Ed in particolare, i diritti morali possono essere riconosciuti in capo ad un’associazione o solo alle persone fisiche? Vi è una qualche differenza tra associazioni riconosciute o non riconosciute, ovvero tra enti non profit o commerciali rispetto a tali tematiche?<br /> b) per rispettare il diritto di attribuzione, è sufficiente citare l’associazione o invece occorre fare menzione anche dei nomi delle persone che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera?</p> <p>Questioni di diritto emergenti:<br /> Titolarità del diritto d'autore sulle opere realizzata da un associato o da più soggetti nel nome dell'associazione di cui fanno parte, carattere non esclusivo delle licenze CC, revoca della licenza CC, natura dei diritti morali ed economici sull'opera.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-esito field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Esito:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Scenario 1 - opera realizzata dall'associato<br /> a) La licenza Creative Commons adottata dal titolare dei diritti autorizza chiunque venga in contatto con l'opera ad usarla secondo i termini della licenza (art.1 f) legal code licenza CC-BY 3.0 ita) e non permette di escludere la concessione dei diritti ivi previsti ad un particolare soggetto. Stante la natura non esclusiva delle licenze ( art. 3 legal code licenza CC-BY 3.0 ita) è però consentita una differenziazione nei diritti concessi; è infatti possibile accordare ad un determinato soggetto diritti aggiuntivi rispetto a quelli concessi ai licenziatari della Creative Commons. Nel caso di specie, in assenza di alcun accordo ulteriore, l’associazione può quindi utilizzare liberamente l’opera nel rispetto dei termini della licenza CC che l'associato ha applicato alla proprio creazione intellettuale. L'associato può inoltre decide di accordare diritti ulteriori all'associazione, concedendo una licenza ad hoc ovvero applicando il modulo CC+ (http://wiki.creativecommons.org/CCPlus), ma non può limitare da un punto di vista soggettivo l'applicazione dei diritti concessi con la licenza CC standard.<br /> b) Le licenze CC hanno natura perpetua e sono concesse ai soggetti che entrano in contatto con l'opera così licenziata per tutta la durata del diritto d’autore applicabile sull’opera (art. 7 b) legal code licenza CC-BY 3.0 ita). Il titolare dei diritti può decidere di modificare successivamente la licenza sull'opera, ma tale modifica non ha valore retroattivo: chi ha ricevuto copie dell’opera nel periodo in cui la stessa era stata rilasciata in CC può continuare ad utilizzarle e a diffonderle, secondo i termini della licenza CC. Pertanto, solo gli utilizzi da parte dei soggetti che entreranno in possesso dell'opera a seguito della revoca della licenza CC saranno regolati dai termini della nuova licenza. L'unica ipotesi di risoluzione di diritto della licenza contemplata dall'articolo 7 del legal code è quella dell'utilizzo dell'opera in violazione dei termini della licenza: l'inadempimento è infatti previsto quale condizione risolutiva del contratto di licenza.</p> <p>Scenario 2 - opera realizzata in nome dell’associazione<br /> a) Sia i diritti morali, sia quelli economici sono di natura personale e sono acquisiti a titolo originario dall'autore dell'opera. Mentre quelli morali sono inalienabili, quelli economici possono essere trasferiti in capo a terzi. Nel caso di specie quindi gli associati che hanno realizzato l’opera possono trasferire i diritti di sfruttamento economico in capo all’associazione, di qualunque tipo esso sia.<br /> b) La clausola Attribuzione (BY) permette agli autori dell'opera di indicare le modalità con cui deve avvenire il riconoscimento della paternità ed dunque nel caso di specie, qualora vi sia un accordo tra i co-autori dell'opera, è possibile riferire la paternità all’associazione usando, a titolo esemplificativo, la formula “a cura dell’associazione”.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">licenze:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/licenze/creative-commons">Creative Commons</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-9 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">temi generali:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore">diritto d&#039;autore</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/temi-generali/diritto-dautore/meccanismi-di-licensing">meccanismi di licensing</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">anno del caso:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/anno-del-caso/caso-2010">Caso 2010</a></div></div></div> Thu, 09 Feb 2012 14:00:49 +0000 Simone Aliprandi 128 at http://selili.polito.it http://selili.polito.it/risultati/2010/22#comments